Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
24/10/2012; Decisione del
24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Titolo
Finanza regionale - Riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali connesse a condoni, sanatorie e controlli previsti dalla legge finanziaria del 2003 - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Entrate interamente e nominativamente riservate all'Erario in base alla normativa statutaria - Non fondatezza della questione.
Finanza regionale - Riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali connesse a condoni, sanatorie e controlli previsti dalla legge finanziaria del 2003 - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Entrate interamente e nominativamente riservate all'Erario in base alla normativa statutaria - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011 (che riservano allo Stato il gettito delle entrate erariali connesse a condoni, sanatorie e controlli previsti dalla legge finanziaria del 2003), sollevata in relazione a due distinte disposizioni statutarie e di attuazione statutaria nel caso in cui il condono, la sanatoria o il controllo abbiano ad oggetto entrate tributarie interamente e nominativamente riservate all'Erario in base alla normativa statutaria (ad esempio, le accise), non sussistendo alcun contrasto con i parametri statutari ed essendo quindi le norme impugnate direttamente applicabili alle Regioni a statuto speciale ai sensi dell'art. 19-bis. In particolare, occorre sottolineare che costituiscono entrata tributaria anche le sanzioni previste dal comma 5-ter: si tratta, infatti, di entrata che spetta alla Regione, ove acceda ad entrate tributarie spettanti alla Regione medesima, come stabilito dall'art. 3 delle citate norme di attuazione statutaria in materia finanziaria, secondo cui «Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie [...] derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative [...]».
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011 (che riservano allo Stato il gettito delle entrate erariali connesse a condoni, sanatorie e controlli previsti dalla legge finanziaria del 2003), sollevata in relazione a due distinte disposizioni statutarie e di attuazione statutaria nel caso in cui il condono, la sanatoria o il controllo abbiano ad oggetto entrate tributarie interamente e nominativamente riservate all'Erario in base alla normativa statutaria (ad esempio, le accise), non sussistendo alcun contrasto con i parametri statutari ed essendo quindi le norme impugnate direttamente applicabili alle Regioni a statuto speciale ai sensi dell'art. 19-bis. In particolare, occorre sottolineare che costituiscono entrata tributaria anche le sanzioni previste dal comma 5-ter: si tratta, infatti, di entrata che spetta alla Regione, ove acceda ad entrate tributarie spettanti alla Regione medesima, come stabilito dall'art. 3 delle citate norme di attuazione statutaria in materia finanziaria, secondo cui «Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie [...] derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative [...]».
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 5
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 5
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art.