Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
24/10/2012; Decisione del
24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Titolo
Finanza regionale - Riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali derivante dalla riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici di cui all'art. 9, comma 2 del d.l. n. 78 del 2010 - Ricorso della Regione siciliana - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione che costituisce presupposto per l'applicazione della norma impugnata - Inammissibilità della questione.
Finanza regionale - Riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali derivante dalla riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici di cui all'art. 9, comma 2 del d.l. n. 78 del 2010 - Ricorso della Regione siciliana - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione che costituisce presupposto per l'applicazione della norma impugnata - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale della prima parte del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 - che riserva allo Stato il gettito delle entrate erariali derivante dalla riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici di cui all'art. 9, comma 2 del d.l. n. 78 del 2010, norma dunque non autonoma, in quanto si limita ad affermare la vigenza dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 - stante la declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza n. 223 del 2012, dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede la «riduzione» dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici, costituendo il citato art. 9, comma 2, l'indefettibile presupposto per l'applicazione della norma impugnata e cioè dell'entrata, rivendicata dalla ricorrente, corrispondente all'indicata «riduzione».
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale della prima parte del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 - che riserva allo Stato il gettito delle entrate erariali derivante dalla riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici di cui all'art. 9, comma 2 del d.l. n. 78 del 2010, norma dunque non autonoma, in quanto si limita ad affermare la vigenza dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 - stante la declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza n. 223 del 2012, dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede la «riduzione» dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici, costituendo il citato art. 9, comma 2, l'indefettibile presupposto per l'applicazione della norma impugnata e cioè dell'entrata, rivendicata dalla ricorrente, corrispondente all'indicata «riduzione».
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 1
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2