Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36684
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  24/10/2012;  Decisione del  24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Massime associate alla pronuncia:  36669  36670  36671  36672  36673  36674  36675  36676  36677  36678  36679  36680  36681  36682  36683  36685  36686  36687  36688  36689  36690  36691  36692  36693


Titolo
Finanza regionale - Riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali derivante dal contributo di perequazione di cui all'art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011 - Ricorso della Regione siciliana - Erronea individuazione della disposizione ritenuta lesiva (aberratio ictus) - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 - che prevede il contributo di perequazione di cui all'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 - in considerazione dell'erronea individuazione (aberratio ictus) della disposizione ritenuta lesiva. Infatti il contributo e la sua attribuzione al bilancio dello Stato sono previsti non dall'impugnato decreto-legge n. 138 del 2011, ma dal non impugnato e tuttora vigente decreto-legge n. 98 del 2011, il quale aveva già riservato allo Stato il prelievo gravante sul trattamento pensionistico e la cui vigenza è stata ribadita, senza nulla innovare, dalla normativa denunciata. In particolare, la legge 14 settembre 2011, n. 148, nel non convertire in legge l'originaria formulazione del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 (che aveva abrogato il comma 22-bis dell'art. 18 del decreto-legge n. 98 del 2011), ha sostituito il comma non convertito con una disposizione che si è limitata a riaffermare la perdurante efficacia del comma 22-bis dell'art. 18 del decreto-legge n. 98 del 2011. Né può obiettarsi, al riguardo, che il comma 22-bis dell'art. 18 del decreto-legge n. 98 del 2011 è stato abrogato, con effetto irreversibile, ad opera del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, ancorché il decreto non sia stato convertito in legge sul punto. In realtà, con la mancata conversione, la stessa abrogazione è venuta meno, con effetto retroattivo, così da determinare la reviviscenza del comma 22-bis abrogato dal decreto non convertito (art. 77, terzo comma, Cost.: «I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge [...]»).

- Circa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte per caratterizzare il prelievo come tributario, v. le citate sentenze n. 223 del 2012; n. 141 del 2009; n. 335, n. 102 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005.

- In tema di aberratio ictus, v. le citate ordinanze n. 180 e 120 del 2011, n. 335 e n. 248 del 2010; n. 92 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 1

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2