Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  24/10/2012;  Decisione del  24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Massime associate alla pronuncia:  36669  36670  36671  36672  36673  36674  36675  36676  36677  36678  36679  36680  36681  36682  36683  36684  36686  36687  36688  36689  36690  36691  36692  36693


Titolo
Finanza regionale - Riserva allo Stato del gettito derivante da entrate varie di natura tributaria (temporaneo contributo di solidarietà sul reddito complessivo, aumento dell'aliquota dell'IVA, imposta di bollo sui trasferimenti all'estero) - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, e 35-octies del decreto-legge n. 138 del 2011 [che riservano allo Stato del gettito derivante da entrate varie di natura tributaria (temporaneo contributo di solidarietà sul reddito complessivo, aumento dell'aliquota dell'iva, imposta di bollo sui trasferimenti all'estero)], sollevata con riferimento ai parametri statutario e di attuazione statutaria. Difatti, quanto alla prima condizione posta dallo statuto, relativa alla natura tributaria delle entrate, è indubbio che essa sussiste: a) il censurato comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 attiene al temporaneo contributo di solidarietà sul reddito complessivo ed ha natura tributaria, perché si risolve in un prelievo corrispondente ad una aliquota aggiuntiva rispetto al reddito imponibile dell'IRPEF e, quindi, in una temporanea sovrimposta di tale tributo; b) i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dello stesso articolo disciplinano l'aumento dell'aliquota dell'IVA, cioè di una imposta tipica; c) il comma 35-octies regola l'imposta di bollo sui trasferimenti all'estero e, quindi, afferisce anch'esso ad una imposta tipica. Anche la seconda condizione - consistente nella novità dell'entrata tributaria - appare soddisfatta, perché le norme indicate introducono nuovi proventi (anche se non nuovi tributi). Non è soddisfatta, invece, la condizione relativa alla «specificità della destinazione del gettito della nuova entrata», perché il disposto del comma 36, primo periodo, dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede una destinazione solo generica di tale gettito. Ne deriva che la devoluzione all'Erario di tali entrate víola la normativa di rango statutario, con la conseguenza che, in forza della clausola generale di salvaguardia di cui all'art. 19-bis del citato decreto-legge, le norme censurate (a differenza di quelle di cui ai commi 5-bis e 5-ter) non sono applicabili alla Regione siciliana.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 2

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 2

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 2

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 2

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 35

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2  

decreto legge  13/08/2011  n. 138  art. 19  bis

legge  14/09/2011  n. 148  art.