Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
24/10/2012; Decisione del
24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Titolo
Finanza regionale - Riserva allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Finanza regionale - Riserva allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, che riserva allo Stato le «maggiori entrate» derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, ai sensi del comma 36, terzo periodo. Nella specie, si è in presenza di una entrata tributaria (in quanto effetto dell'attività di contrasto all'evasione fiscale), ma non «nuova» (perché il recupero delle somme sottratte al fisco non comporta alcuna modifica della legislazione fiscale vigente, né determina un "nuovo provento") e, comunque, priva della destinazione specifica richiesta dal combinato disposto degli artt. 36 dello statuto e 2 delle correlative norme di attuazione in materia finanziaria ai fini della devoluzione del gettito all'Erario. Poiché la riserva allo Stato di tali somme (non nominativamente destinate allo Stato dallo statuto speciale) non è consentita dalla normativa di rango statutario, il mancato «rispetto» dello statuto comporta, in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 19-bis, l'inapplicabilità alla Regione ricorrente dell'impugnato terzo periodo del comma 36 e, quindi, la non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, che riserva allo Stato le «maggiori entrate» derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, ai sensi del comma 36, terzo periodo. Nella specie, si è in presenza di una entrata tributaria (in quanto effetto dell'attività di contrasto all'evasione fiscale), ma non «nuova» (perché il recupero delle somme sottratte al fisco non comporta alcuna modifica della legislazione fiscale vigente, né determina un "nuovo provento") e, comunque, priva della destinazione specifica richiesta dal combinato disposto degli artt. 36 dello statuto e 2 delle correlative norme di attuazione in materia finanziaria ai fini della devoluzione del gettito all'Erario. Poiché la riserva allo Stato di tali somme (non nominativamente destinate allo Stato dallo statuto speciale) non è consentita dalla normativa di rango statutario, il mancato «rispetto» dello statuto comporta, in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 19-bis, l'inapplicabilità alla Regione ricorrente dell'impugnato terzo periodo del comma 36 e, quindi, la non fondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 36
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2
decreto legge 13/08/2011
n. 138
art. 19 bis
legge 14/09/2011
n. 148
art.