Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
24/10/2012; Decisione del
24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Titolo
Finanza regionale - Riserva allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'anticipazione di riduzione di agevolazioni - Ricorso della Regione Sardegna - Ius superveniens che abroga la norma denunciata, rimasta inattuata - Cessazione della materia del contendere.
Finanza regionale - Riserva allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'anticipazione di riduzione di agevolazioni - Ricorso della Regione Sardegna - Ius superveniens che abroga la norma denunciata, rimasta inattuata - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 36, primo e secondo periodo, e 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 per violazione degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale, nonché degli artt. 3, 117 e 119 Cost. L'impugnato comma 6 dell'art. 1 del suddetto decreto-legge ha modificato i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel senso di anticipare all'anno 2012 la riduzione del 5 per cento delle agevolazioni tributarie («regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale»), di cui all'Allegato C-bis al medesimo decreto, già prevista per l'anno 2013, nonché di anticipare al 2013 la riduzione del 20 per cento delle medesime agevolazioni già prevista a decorrere dall'anno 2014. Successivamente alla proposizione del ricorso, il comma 1-ter dell'art. 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dall'impugnato art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011, è stato sostituito − con effetto dal 6 dicembre 2011 − dall'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (che prevede l'incremento di alcune aliquote dell'IVA). Il comma 1-quater dello stesso art. 40 è stato modificato dalla lettera b) del medesimo comma 1 dell'art. 18 (che disciplina una ipotesi di possibile non applicazione del novellato comma 1-ter). Tale ius superveniens, pertanto, ha abrogato la riduzione delle agevolazioni che il denunciato art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 aveva anticipato. Poiché detta abrogazione ha avuto effetto prima ancora che le agevolazioni − previste, al più presto, a far data dal 1° gennaio 2012 − trovassero applicazione, la sopravvenuta modifica normativa è pienamente satisfattiva delle pretese della ricorrente, con il che sono venute meno le ragioni della controversia.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 36, primo e secondo periodo, e 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 per violazione degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale, nonché degli artt. 3, 117 e 119 Cost. L'impugnato comma 6 dell'art. 1 del suddetto decreto-legge ha modificato i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel senso di anticipare all'anno 2012 la riduzione del 5 per cento delle agevolazioni tributarie («regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale»), di cui all'Allegato C-bis al medesimo decreto, già prevista per l'anno 2013, nonché di anticipare al 2013 la riduzione del 20 per cento delle medesime agevolazioni già prevista a decorrere dall'anno 2014. Successivamente alla proposizione del ricorso, il comma 1-ter dell'art. 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dall'impugnato art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011, è stato sostituito − con effetto dal 6 dicembre 2011 − dall'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (che prevede l'incremento di alcune aliquote dell'IVA). Il comma 1-quater dello stesso art. 40 è stato modificato dalla lettera b) del medesimo comma 1 dell'art. 18 (che disciplina una ipotesi di possibile non applicazione del novellato comma 1-ter). Tale ius superveniens, pertanto, ha abrogato la riduzione delle agevolazioni che il denunciato art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 aveva anticipato. Poiché detta abrogazione ha avuto effetto prima ancora che le agevolazioni − previste, al più presto, a far data dal 1° gennaio 2012 − trovassero applicazione, la sopravvenuta modifica normativa è pienamente satisfattiva delle pretese della ricorrente, con il che sono venute meno le ragioni della controversia.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 1
co. 6
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 36
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 36
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
Altri parametri e norme interposte