Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  24/10/2012;  Decisione del  24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Massime associate alla pronuncia:  36669  36670  36671  36672  36673  36674  36675  36676  36677  36678  36679  36680  36681  36682  36683  36684  36685  36686  36687  36689  36690  36691  36692  36693


Titolo
Finanza regionale - IRPEF - Riserva allo Stato del gettito derivante dal contributo di solidarietà temporaneo sul reddito complessivo imponibile eccedente i 300.000 euro annui - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 36, primo e secondo periodo, e 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, in quanto riservano all'Erario il gettito del temporaneo prelievo tributario introdotto dallo stesso comma 2, denominato «contributo di solidarietà», pari al tre per cento sulla parte del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF eccedente l'importo di 300.000,00 euro annui. Il prelievo in esame costituisce indubbiamente una sovrimposta dell'IRPEF, in quanto si risolve nell'applicazione di una aliquota aggiuntiva rispetto al reddito imponibile di tale tributo. Il «contributo di solidarietà» va, quindi, qualificato come una temporanea imposta sul reddito delle persone fisiche, il cui gettito − ove riscosso nel territorio regionale − va attribuito, per i sette decimi, alla Regione autonoma Sardegna, ai sensi dell'evocato art. 8, primo comma, lettera a), dello statuto d'autonomia (come indicato al punto precedente). Non risultano, infatti, eccezioni poste da norme di rango statutario a tale attribuzione di gettito alla Regione autonoma. La normativa impugnata pertanto, nel riservare allo Stato l'intero gettito del prelievo, si pone in contrasto con l'evocato parametro statutario; donde l'operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, così da escludere l'applicazione alla ricorrente della norma impugnata.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 36

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 36

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 2

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  13/08/2011  n. 138  art. 19  bis

legge  14/09/2011  n. 148  art.