Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  24/10/2012;  Decisione del  24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Massime associate alla pronuncia:  36669  36670  36671  36672  36673  36674  36675  36676  36677  36678  36679  36680  36681  36682  36683  36684  36685  36686  36687  36688  36689  36691  36692  36693


Titolo
Finanza regionale - Riserva allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione di nuovi giochi e lotterie, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del primo e secondo periodo del comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 e del primo e quarto periodo del comma 3 dello stesso art. 2, il quale riserva integralmente all'Erario (comma 3, quarto periodo), «per un periodo di cinque anni» (comma 36, primo periodo) ed «attraverso separata contabilizzazione» (comma 36, secondo periodo), le maggiori entrate derivanti dall'adozione, da parte del «Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» (comma 3, primo periodo), di disposizioni in materia di giochi pubblici utili ad assicurare maggiori entrate (introduzione di nuovi giochi; indizione di nuove lotterie adozione di nuove modalità di gioco del Lotto e dei giochi numerici a totalizzazione nazionale; variazione dell'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite di denaro, della misura del prelievo erariale unico e della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita). La mancata attribuzione alla Regione autonoma Sardegna della quota fissa statutariamente prevista (nella specie, i sette decimi del maggior provento derivante dalle suddette misure relative ai giochi pubblici) si pone in contrasto con lo statuto, non risultando disposte integrali riserve statutarie di gettito in favore dello Stato. Infatti − premesso che è pacifica la natura di «entrate erariali» (ai sensi dell'evocata lettera m) del primo comma dell'art. 8 dello statuto speciale sardo) sia del prelievo erariale unico (PREU) sia dei proventi derivanti dai giochi pubblici −, è evidente che l'impugnata normativa, sottraendo alla Regione autonoma Sardegna la quota ad essa spettante dei sette decimi delle entrate erariali riscosse o percette nel territorio della Regione, violerebbe l'evocato parametro statutario ove non operasse la clausola di inapplicabilità della norma alla Regione ricorrente.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 36

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 36

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 3

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 3

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  13/08/2011  n. 138  art. 19  bis

legge  14/09/2011  n. 148  art.