Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
24/10/2012; Decisione del
24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Titolo
Finanza regionale - Riserva allo Stato, per un quinquennio, del gettito delle entrate erariali connesse a condoni, sanatorie e controlli previsti dalla legge finanziaria del 2003, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Finanza regionale - Riserva allo Stato, per un quinquennio, del gettito delle entrate erariali connesse a condoni, sanatorie e controlli previsti dalla legge finanziaria del 2003, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del primo e secondo periodo del comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 e dei commi 5-bis, 5-ter dello stesso art. 2, il quale, riserva all'Erario, «per un periodo di cinque anni» ed «attraverso separata contabilizzazione», le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter dello stesso art. 2. Le maggiori entrate in esame hanno entrambe natura tributaria: quelle che derivano dal comma 5-bis, perché sono relative alle somme dovute dai contribuenti sulla base dei condoni e delle sanatorie tributari introdotti dalla legge n. 289 del 2002; quelle derivanti dal comma 5-ter, perché sono accessorie alle prime per effetto dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie tributarie previste per il caso di mancato pagamento di dette somme o, comunque, per effetto di accertamenti tributari. Pertanto, la denunciata mancata attribuzione a tale Regione degli importi corrispondenti all'applicazione delle quote fisse di compartecipazione previste dall'art. 8 dello statuto speciale in relazione ai diversi tributi oggetto del condono o della sanatoria, contrasta con l'evocato parametro statutario; sicché la sussistenza di tale contrasto comporta, in forza della clausola di salvaguardia di cui al sopra menzionato art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, l'inapplicabilità alla ricorrente delle norme impugnate e la non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del primo e secondo periodo del comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 e dei commi 5-bis, 5-ter dello stesso art. 2, il quale, riserva all'Erario, «per un periodo di cinque anni» ed «attraverso separata contabilizzazione», le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter dello stesso art. 2. Le maggiori entrate in esame hanno entrambe natura tributaria: quelle che derivano dal comma 5-bis, perché sono relative alle somme dovute dai contribuenti sulla base dei condoni e delle sanatorie tributari introdotti dalla legge n. 289 del 2002; quelle derivanti dal comma 5-ter, perché sono accessorie alle prime per effetto dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie tributarie previste per il caso di mancato pagamento di dette somme o, comunque, per effetto di accertamenti tributari. Pertanto, la denunciata mancata attribuzione a tale Regione degli importi corrispondenti all'applicazione delle quote fisse di compartecipazione previste dall'art. 8 dello statuto speciale in relazione ai diversi tributi oggetto del condono o della sanatoria, contrasta con l'evocato parametro statutario; sicché la sussistenza di tale contrasto comporta, in forza della clausola di salvaguardia di cui al sopra menzionato art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, l'inapplicabilità alla ricorrente delle norme impugnate e la non fondatezza delle questioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 36
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 36
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 5
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 5
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 8
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 13/08/2011
n. 138
art. 19 bis
legge 14/09/2011
n. 148
art.