Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  24/10/2012;  Decisione del  24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Massime associate alla pronuncia:  36669  36670  36671  36672  36673  36674  36675  36676  36677  36678  36679  36680  36681  36682  36683  36684  36685  36686  36687  36688  36689  36690  36691  36693


Titolo
Finanza regionale - Imposta sostitutiva sui redditi di capitale - Fissazione nella misura unica del 20 per cento - Riserva allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del primo e secondo periodo del comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 e dei commi 6 e 9 dello stesso art. 2, il quale riserva all'Erario, per un quinquennio, le maggiori entrate derivanti dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto (comma 6), rispettivamente, divenuti esigibili e realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (comma 9). Infatti la denunciata normativa si pone in contrasto con lo statuto speciale, perché: 1) le complessive maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi impugnati costituiscono «entrate erariali», ai sensi dell'evocata lettera m) del primo comma dell'art. 8 dello statuto speciale; 2) sottrae, pertanto, alla Regione autonoma Sardegna, in favore dell'Erario, i sette decimi di tali maggiori entrate, riscosse nel territorio regionale. Di qui l'inapplicabilità alla Regione delle disposizioni denunciate.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 36

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 36

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 6

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 9

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  13/08/2011  n. 138  art. 19  bis

legge  14/09/2011  n. 148  art.