Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
24/10/2012; Decisione del
24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Titolo
Finanza regionale - Riserva allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate, derivanti dall'attività di contrasto all'evasione, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Finanza regionale - Riserva allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate, derivanti dall'attività di contrasto all'evasione, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011 il quale destina al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale le maggiori entrate derivanti da tale attività, «al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito». In mancanza di riserve statutarie in favore dello Stato, la normativa impugnata non è conforme allo statuto speciale, in quanto le complessive maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale costituiscono «entrate tributarie» che l'evocato art. 8 dello statuto speciale attribuisce alla Regione Sardegna (se riscosse o percette nel suo territorio), secondo le quote fisse indicate nello stesso articolo con riguardo ai diversi tributi oggetto di tale attività; ne consegue l'inapplicabilità alla Regione autonoma Sardegna della normativa denunciata.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011 il quale destina al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale le maggiori entrate derivanti da tale attività, «al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito». In mancanza di riserve statutarie in favore dello Stato, la normativa impugnata non è conforme allo statuto speciale, in quanto le complessive maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale costituiscono «entrate tributarie» che l'evocato art. 8 dello statuto speciale attribuisce alla Regione Sardegna (se riscosse o percette nel suo territorio), secondo le quote fisse indicate nello stesso articolo con riguardo ai diversi tributi oggetto di tale attività; ne consegue l'inapplicabilità alla Regione autonoma Sardegna della normativa denunciata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 36
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 8
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 13/08/2011
n. 138
art. 19 bis
legge 14/09/2011
n. 148
art.