Elezioni - Comuni sino a 15.000 abitanti - Necessità, a pena di nullità della elezione, che il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune - Inclusione nel numero degli aventi diritto al voto, al fine del calcolo percentuale, dei cittadini iscritti all'AIRE (anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero) - Asserita irragionevolezza per eccessiva compromissione del voto dei cittadini residenti - Asserita violazione dei principi di partecipazione popolare e del diritto all'elettorato passivo, quanto ai candidati, nonché di quello di elettorato attivo di coloro che hanno espresso il proprio voto in favore della lista ammessa - Asserita violazione del principio di eguaglianza per discriminazione degli enti locali ad alto tasso di emigrazione - Richiesta di una pronuncia manipolativa che scomputi dal quorum gli iscritti all'AIRE - Reiezione - Scelta rientrante nell'ambito di discrezionalità riservata al legislatore - Opportunità di una rivalutazione della norma da parte del legislatore - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di costituzionalità relativa all'inclusione dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) nel numero degli aventi diritto al voto al fine del calcolo della percentuale, non inferiore al cinquanta per cento dei voti espressi, ai fini della validità del voto ottenuto dall'unica lista ammessa e votata. Infatti, l'assenza di una normativa agevolativa del voto dei residenti all'estero con riguardo alle elezioni amministrative se da un lato potrebbe indurre a ritenere opportuna, da parte del legislatore, una rimeditazione del bilanciamento di interessi attuato nella norma oggetto del giudizio, dall'altro non ne determina una irragionevolezza manifesta. In altri termini, il bilanciamento effettuato rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore e non ha, quindi, violato i principi di partecipazione democratica, eguaglianza, effettività del diritto di voto.
- Sullo scomputo degli iscritti AIRE, vedi sentenze n. 173 del 2005 e n. 107 del 1996.