Sentenza 244/2012 (ECLI:IT:COST:2012:244)
Massima numero 36697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  24/10/2012;  Decisione del  24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Massime associate alla pronuncia:  36698  36699  36700


Titolo
Acque - Utilizzazione e commercio di una sorgente d'acqua minerale naturale ovvero di un'acqua di sorgente - Subordinazione ad autorizzazione regionale da rilasciarsi previo accertamento dei requisiti previsti dal decreto legislativo impugnato - Ricorso della Regione Toscana - Asserita adozione di una disciplina statale di dettaglio, lesiva delle prerogative regionali con riferimento alle materie concorrenti della tutela della salute e dell'alimentazione - Insussistenza - Normativa riproduttiva della disciplina comunitaria - Non fondatezza della questione.

Testo
Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, co. 1, 16, 17, 22 e 23, co. 1, 29 e 30 del d.lgs. n. 176 del 2011, sollevate dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, co. 3, e 118 Cost. in quanto le norme in questioni stabiliscono che l'utilizzazione delle acque minerali naturali e l'immissione in commercio delle acque di sorgente siano subordinate ad una previa autorizzazione rilasciata dopo aver accertato la ricorrenza delle condizioni ivi indicate, riproduttive di quelle contenute nella direttiva 2009/54/CE e, ai sensi dell'art. 288 del TFUE, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi. Dunque, è l'atto di diritto europeo secondario che determina gli obiettivi da perseguire da parte degli Stati membri al fine di realizzare un'armonizzazione della disciplina. La normativa nazionale di recepimento, contenuta nel d.lgs. n. 176 del 2011, censurata proprio perché in larga misura pedissequamente riproduttiva delle previsioni comunitarie - sintetiche per definizione quanto ai loro enunciati - contenute nella direttiva 2009/54/CE, detta nella specie una disciplina di principio della materia, comunque non modificabile dalla fonte regionale, pena la mancata o incompleta attuazione dell'atto comunitario. Poiché tale normativa si pone quale disciplina di principio essa non appare in contrasto né con l'art. 117, terzo comma, né con l'art. 118 Cost.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  08/10/2011  n. 176  art. 6  co. 

decreto legislativo  08/10/2011  n. 176  art. 7  co. 1

decreto legislativo  08/10/2011  n. 176  art. 22  co. 

decreto legislativo  08/10/2011  n. 176  art. 23  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  18/06/2009  n. 54  art.