Lavoro - In genere - Giusta e sufficiente retribuzione - Necessità di una considerazione complessiva - Prestazioni di natura occasionale - Impossibilità di ricostruire l'incidenza delle singole prestazioni sulla formazione del reddito (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto le modalità di calcolo, mediante rinvio a d.m., del compenso per l'assistenza dell'amministratore giudiziario al giudice delegato nella verifica dei crediti). (Classif. 138001).
Ai fini della valutazione della giusta retribuzione è necessario fare riferimento a quella complessivamente considerata. La garanzia dell’art. 36, primo comma, Cost., che assicura il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, implica comunque la valutazione globale del trattamento retributivo e non già selettiva, con riferimento specifico a singoli emolumenti o prestazioni. (Precedenti: S. 27/2022 – mass. 44596; S. 71/2021 – mass. 43829; S. 96/2016 – mass. 38843; S. 178/2015 – mass. 38535).
La natura occasionale della prestazione dell’ausiliario del magistrato, così come del difensore d’ufficio, impedisce di ricostruirne l’incidenza sulla formazione del reddito complessivo del singolo prestatore e quindi non consente neppure di impostare la valutazione del relativo compenso nei termini della retribuzione adeguata e sufficiente: l’adeguatezza di quest’ultimo postula, infatti, un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione. (Precedenti: S. 83/2021 - mass. 43859; S. 90/2019 - mass. 42375; S. 13/2016; S. 192/2015 - mass. 38551).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Roma, sez. quarta pen., in riferimento all’art. 36 Cost., dell’art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, che rimette a un d.P.R. di stabilire, per i procedimenti di prevenzione patrimoniale, le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari per l’attività di assistenza al giudice delegato nella verifica dei crediti. L’art. 3 del d.P.R. n. 177 del 2015 – integrando il censurato art. 8 – contiene una puntuale disciplina del compenso in esame, determinandolo a scaglioni progressivi con riguardo all’ammontare del «passivo accertato», come già previsto per il curatore fallimentare, oggi curatore nella liquidazione giudiziale. L’analogia tra i compiti demandati a quest’ultimo e quelli dell’amministratore giudiziario – e il fatto che tutto il procedimento di accertamento dei crediti sia stato costruito seguendo lo schema delle procedure concorsuali liquidatorie – giustifica tale scelta, che risulta pertanto non irragionevole. Né la disciplina in esame viola il canone della retribuzione proporzionata e sufficiente, costituendo un trattamento retributivo comunque adeguato, anche perché si aggiunge ad altre voci che gli consentono di ottenere un onorario senz’altro congruo e perché esiste la possibilità di riconoscere all’amministratore giudiziario un compenso più elevato, aumentato, nelle ipotesi di peculiare complessità, sino alla misura del 100%). (Precedenti: S. 209/2023 - mass. 45849; S. 150/2023 - mass. 45653).