Sentenza 244/2012 (ECLI:IT:COST:2012:244)
Massima numero 36699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  24/10/2012;  Decisione del  24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Massime associate alla pronuncia:  36697  36698  36700


Titolo
Acque - Utilizzazione e commercio di una sorgente d'acqua minerale naturale ovvero di un'acqua di sorgente - Disciplina della vigilanza - Ricorso della Regione Toscana - Difetto di motivazione in ordine all'art. 117, primo comma, Cost., con particolare riferimento alla ridondanza in una limitazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni - Inammissibilità della questione.

Testo

Va dichiarata l'inammissibilità delle questioni proposte nei confronti degli artt. 16 e 17 e degli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 176 del 2011 per violazione degli artt. 117, primo comma, in quanto l'esigenza di un'adeguata motivazione a sostegno dell'impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali e la questione di legittimità costituzionale sollevata in rapporto all'art. 117, primo comma, Cost. è ammissibile solo se ridonda in una limitazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni: nel caso di specie il ricorso introduttivo della Regione Toscana risulta carente di argomentazioni a sostegno di tale ridondanza.

- V. citata sentenza n. 225 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  08/10/2011  n. 176  art. 16  co. 

decreto legislativo  08/10/2011  n. 176  art. 17  co. 

decreto legislativo  08/10/2011  n. 176  art. 29  co. 

decreto legislativo  08/10/2011  n. 176  art. 30  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte