Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Mansioni superiori - Dipendenti regionali interessati dagli effetti delle sentenze n. 373 del 2002 e n. 354 del 2010 - Conferma delle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati alla pubblicazione della pronuncia n. 354 del 2010, fino all'esperimento delle procedure concorsuali - Ricorso del Governo - Ius superveniens che abroga la disposizione impugnata - Norma applicata medio tempore - Sussistenza dell'interesse al ricorso.
Persiste l'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri al ricorso con il quale ha censurato - per violazione degli articoli 3, 24, 97, 113 e 136, Cost. - l'art. 1 della legge della Regione Puglia 2 novembre 2011, n. 28 (Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale), che ha previsto l'adibizione dei dipendenti regionali interessati dagli effetti della sentenze costituzionali n. 373 del 2002 e n. 354 del 2010 alle mansioni superiori proprie della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione di tale pronuncia. Infatti, la sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - ad opera dell'art. 25 della legge regionale 3 luglio 2012 - non consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in quanto la disposizione censurata ha avuto immediata applicazione ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione.
- Precedenti citati: sulla possibilità di dichiarare cessata la materia del contendere in caso di ius superveniens solo nell'ipotesi in cui la normativa originariamente impugnata non abbia avuto medio tempore applicazione: sentenze n. 89, n. 153 e n. 235 del 2011.