Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Mansioni superiori - Dipendenti regionali interessati dagli effetti delle sentenze n. 373 del 2002 e n. 354 del 2010 - Conferma delle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati alla pubblicazione della pronuncia n. 354 del 2010, fino all'esperimento delle procedure concorsuali - Elusione di giudicato costituzionale - Violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 2 novembre 2011, n. 28 (Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale), per violazione degli artt. 136, 3 e 97 Cost. La disposizione impugnata stabilisce che i dipendenti della Regione Puglia continuino ad essere adibiti alle mansioni che svolgevano alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale n. 354 del 2010. Si tratta delle mansioni proprie delle qualifiche superiori, ottenute a séguito delle procedure concorsuali del 1998-99. Tali procedure avevano dato applicazione a disposizioni normative dichiarate illegittime dalla sentenza costituzionale n. 373 del 2002 e successivamente annullate dal Tar Puglia. Tuttavia, benché l'invalidità di dette procedure derivasse sia dalla declaratoria di incostituzionalità e sia dal conseguente annullamento da parte del Tar, i relativi esiti sono stati fatti salvi dall'articolo 59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14, anch'esso poi dichiarato illegittimo dalla citata sentenza n. 354 del 2010. Ne consegue che si è verificata una violazione del giudicato costituzionale, con conseguente lesione dell'art. 136 Cost., perché l'art. 1 della legge regionale n. 28 del 2011 (attualmente impugnato) ha prolungato nel tempo gli effetti delle disposizioni già dichiarate incostituzionali con le sentenze n. 354 del 2010 e n. 373 del 2002, senza che assuma alcun rilievo il carattere provvisorio attribuito alla disposizione, che è rimasto solo nominale, visto che non è stato previsto alcun termine per lo svolgimento delle preannunciate procedure per la copertura dei posti resisi vacanti. La disposizione impugnata si pone altresì in contrasto gli artt. 3 e 97 Cost., dato che consente ai dipendenti regionali di esercitare le mansioni proprie delle qualifiche cui hanno avuto accesso a séguito di procedure interamente riservate a personale interno e quindi senza un concorso pubblico, in forza di disposizioni la cui violazione dell'art. 97 Cost. è stata accertata con le citate sentenze n. 354 del 2010 e n. 373 del 2002.
- Precedenti richiamati: 1) sulla configurabilità della violazione del giudicato costituzionale, non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione; ma anche laddove la nuova disciplina miri a «perseguire e raggiungere, "anche se indirettamente", esiti corrispondenti»: sentenze n. 223 del 1983, n. 88 del 1966 e n. 73 del 1963; 2) sulla irrilevanza, al fine di escludere la configurabilità della suddetta violazione, del carattere transitorio della norma violatrice, ove tale carattere risulti essere solo nominale e non abbia riscontro negli sviluppi della vicenda: sentenza n. 223 del 1983.