Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Mansioni superiori - Ricorso del Governo - Inottemperanza a giudicato costituzionale - Monito.
La verificata violazione del giudicato costituzionale, con conseguente lesione dell'art. 136 Cost., da parte dell'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 28 del 2011, per aver prolungato nel tempo gli effetti delle disposizioni regionali già dichiarate incostituzionali con le sentenze n. 354 del 2010 e n. 373 del 2002, porta a rilevare, con preoccupazione, che la Regione Puglia continua ad approvare disposizioni legislative contrastanti con gli artt. 3 e 97 Cost., nella specie senza ottemperare a ben due giudicati costituzionali. Poiché, come sottolineato da lungo tempo dalla giurisprudenza costituzionale, sull'art. 136 Cost. «poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali». Da ciò nasce l'obbligo, per il legislatore statale e regionale della accettazione della «immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima", anziché "prolungarne la vita"» (sentenza n. 223 del 1983).
- Precedenti richiamati; 1) sull'attribuzione all'art. 136 Cost. di norma fondante di tutto il sistema delle garanzie costituzionali: sentenza n. 73 del 1963; 2) sul contrasto con l'art. 136 Cost. della emanazione di norme volte a perseguire e raggiungere, anche indirettamente, esiti corrispondenti a quelle dichiarate in precedenza incostituzionali: sentenza n. 223 del 1983.