Bilancio e contabilità pubblica - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2012 - Concorso dello Stato alla spesa sanitaria delle Regioni - Partita di spesa di natura promiscua in cui sono allocate risorse destinate a più amministrazioni regionali e con diverse causali comunque collegate al finanziamento del Servizio sanitario regionale - Ricorso della Regione siciliana - Asserito pregiudizio per la Regione siciliana derivante dall'applicazione di una percentuale superiore a quella fissata per legge nel concorso al finanziamento del servizio sanitario effettuato sul proprio territorio - Riduzione delle risorse spettanti alla Regione siciliana meramente ipotizzata sulla base di considerazioni prive di sostegni documentali specificamente riferibili al finanziamento della stessa - Motivazione generica e carente del ricorso - Inammissibilità della questione.
Deve essere dichiarata l'inammissibilità della questione di costituzionalità concernente la Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), unità di voto 2.4 (Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria), della legge 12 novembre 2011, n. 184 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014), relativa alla riduzione del concorso finanziario dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria di tutte le Regioni. Infatti, il ricorso (della Regione Sicilia) è affetto non solo da carenza dimostrativa in ordine al pregiudizio lamentato circa il rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte, ma anche dalla mancata indicazione, sia pure sommaria, del decremento finanziario delle proprie risorse derivante dalla norma contestata. In definitiva, l'asserita riduzione della quota di propria spettanza è frutto di un percorso logico meramente indiziario e sicuramente controvertibile, in contrasto con l'onere del ricorrente di definire il petitum e produrre gli atti necessari a sorreggerlo.
- Vedi precedente in sentenza n. 145 del 2008. In generale sul rapporto tra bisogni regionali e mezzi finanziari, vedi sentenze n. 145 del 2008, n. 29 del 2004, n. 138 del 1999 e n. 222 del 1994.