Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Redditi tassabili - Indeducibilità dei costi o delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti - Ius superveniens , retroattivamente applicabile, che modifica la norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell'art. 14 della legge n. 537 del 1993 (che disciplina la indeducibilità dei costi o delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti), aggiunto dal comma 8 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in relazione agli artt. 3, 27, secondo comma, e 53 Cost., va disposta la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale remittente dato che, a séguito di tale ius superveniens (art. 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, il quale incide direttamente sulla norma censurata ed è applicabile retroattivamente, ove più favorevole), spetta al giudice rimettente procedere ad una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
- In senso analogo, v. citate ordinanze n. 190 e n. 24 del 2012, n. 326 e n. 311 del 2011.