Sentenza 134/2025 (ECLI:IT:COST:2025:134)
Massima numero 47008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  15/07/2025;  Decisione del  15/07/2025
Deposito del 28/07/2025; Pubblicazione in G. U. 30/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  47009  47010


Titolo
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Calabria - Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Realizzazione, nei parchi nazionali e nei parchi naturali con sede ricadente nel territorio calabrese, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Necessità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale, che i medesimi impianti riducano la potenza - Lamentata violazione dei principi comunitari e della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 094007).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per genericità della censura e difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 11 della legge n. 394 del 1991, dell’art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, che rispettivamente vieta la realizzazione, nei parchi nazionali e nei parchi naturali con sede ricadente nel territorio calabrese, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici e prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale, i medesimi impianti riducano la potenza. Quanto all’art. 117, primo comma, Cost., a fondamento della stessa il ricorrente evoca indistintamente l’intero corpo di quattro direttive europee, due delle quali peraltro abrogate, senza in alcun modo individuare le norme interposte, espressione del principio della massima diffusione delle energie rinnovabili, di cui lamenta la lesione. Quanto all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., il ricorrente non si confronta adeguatamente con le previsioni normative del parametro interposto, omettendo di chiarire perché il divieto di cui si discute nell’odierno giudizio ricadrebbe nella riserva di regolamento previsto dalla legge quadro e non potrebbe, quindi, essere stabilito anche dal piano per il parco. (Precedenti: S. 58/2023 - mass. 45398; S. 14/2018 - mass. 39757; S. 156/2016 - mass. 38948).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  26/11/2024  n. 36  art. 14  co. 1

legge della Regione Calabria  26/11/2024  n. 36  art. 14  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 11