Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Calabria - Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Realizzazione, nei parchi nazionali e nei parchi naturali con sede ricadente nel territorio calabrese, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Necessità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale, che i medesimi impianti riducano la potenza - Lamentata violazione dei principi comunitari e della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 094007).
Sono dichiarate inammissibili, per genericità della censura e difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 11 della legge n. 394 del 1991, dell’art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, che rispettivamente vieta la realizzazione, nei parchi nazionali e nei parchi naturali con sede ricadente nel territorio calabrese, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici e prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale, i medesimi impianti riducano la potenza. Quanto all’art. 117, primo comma, Cost., a fondamento della stessa il ricorrente evoca indistintamente l’intero corpo di quattro direttive europee, due delle quali peraltro abrogate, senza in alcun modo individuare le norme interposte, espressione del principio della massima diffusione delle energie rinnovabili, di cui lamenta la lesione. Quanto all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., il ricorrente non si confronta adeguatamente con le previsioni normative del parametro interposto, omettendo di chiarire perché il divieto di cui si discute nell’odierno giudizio ricadrebbe nella riserva di regolamento previsto dalla legge quadro e non potrebbe, quindi, essere stabilito anche dal piano per il parco. (Precedenti: S. 58/2023 - mass. 45398; S. 14/2018 - mass. 39757; S. 156/2016 - mass. 38948).