Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Disciplina – Punto di equilibrio tra interessi di rilievo costituzionale, quali l’obbligatorietà dell’azione penale e la presunzione di innocenza – Ratio complessa – Conseguente necessità di limitarne la fruizione – Carattere innovativo – Differenza rispetto alle altre categorie costituzionali penali. (Classif. 199033).
È la stessa ratio ispiratrice della sospensione con messa alla prova – chiamata a contemperare istanze di rieducazione, di riparazione, di prevenzione speciale ed a offrire un’occasione di recupero sociale – che giustifica una limitazione ad accedervi, a salvaguardia della sua autentica vocazione risocializzante; l’individuazione di tale limite alla sua fruizione è, infatti, anche parte integrante del bilanciamento attuato dal legislatore e funzionale a garantirne la complessiva compatibilità costituzionale.
La sospensione con messa alla prova – connotata da effetti sostanziali, perché dà luogo all’estinzione del reato, e da un’intrinseca dimensione processuale, consistendo in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio – presenta tratti di marcata innovazione, che precludono un riferimento nei termini tradizionali alle categorie costituzionali penali. (Precedenti: S. 90/2025 - mass. 46832; S. 91/2018 - mass. 40073; S. 240/2015 - mass. 38624).