Sentenza 95/2025 (ECLI:IT:COST:2025:95)
Massima numero 46781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  07/05/2025;  Decisione del  07/05/2025
Deposito del 03/07/2025; Pubblicazione in G. U. 09/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46780  46782  46783  46784


Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Effetto in malam partem in materia penale - Preclusione stante il principio della riserva di legge - Eccezioni - Divieto di consentire zone franche - Uso scorretto del potere legislativo - Effetto indiretto di una declaratoria riguardante una norma processuale - Necessità di salvaguardare il rispetto degli obblighi internazionali - Effetti - Riespansione della norma generale, in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale. (Classif. 204003).

Testo

In materia penale, l’adozione di pronunce con effetti in malam partem risulta in via generale preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. Tale principio, rimettendo al “soggetto-Parlamento”, che incarna la rappresentanza politica della Nazione, le scelte di politica criminale (con i relativi delicati bilanciamenti di diritti e interessi contrapposti), impedisce alla Corte costituzionale sia di creare nuove fattispecie o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti, comunque sia, alla punibilità; il principio ammette tuttavia varie eccezioni. In primo luogo, viene in considerazione la necessità di evitare la creazione di “zone franche” immuni dal controllo di legittimità costituzionale, laddove il legislatore introduca norme penali di favore, che sottraggano irragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte alla regola della generale rilevanza penale di una più ampia classe di condotte, ovvero prevedano per detto sottoinsieme – altrettanto irragionevolmente – un trattamento sanzionatorio più favorevole. La seconda categoria riguarda i vizi genetici del provvedimento abrogativo, quando a essere censurato è lo scorretto esercizio del potere legislativo: da parte dei Consigli regionali, del Governo, ovvero dello stesso Parlamento. In tali ipotesi, qualora la disposizione dichiarata incostituzionale sia una disposizione che semplicemente abrogava una norma incriminatrice preesistente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della prima non potrà che comportare il ripristino della seconda, in effetti mai (validamente) abrogata. Un terzo novero di deroghe è stato ammesso quando l’effetto peggiorativo conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale si configuri come mera conseguenza indiretta della reductio ad legitimitatem di una norma processuale, derivante dall’eliminazione di una previsione a carattere derogatorio di una disciplina generale. Infine, un controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti in malam partem può risultare ammissibile ove si assuma la contrarietà della disposizione censurata a obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell’art. 11 o dell’art. 117, primo comma, Cost. In tutte le ipotesi in cui è ammesso un sindacato in malam partem, peraltro, in forza del divieto di applicazione retroattiva della norma penale più sfavorevole di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., chi abbia commesso il fatto mentre era in vigore la disposizione più favorevole dichiarata costituzionalmente illegittima deve continuare a beneficiare di quest’ultima. L’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge penale che abroghi l’incriminazione preesistente o, comunque, preveda un trattamento penale più favorevole potrà invece dispiegare i propri effetti rispetto ai fatti posti in essere prima dell’entrata in vigore di quella legge, sotto l’impero di una legge penale più severa che, per effetto della pronuncia, dovesse essere ripristinata o in ogni caso veder riespandere il proprio ambito di applicazione. In tali ipotesi l’autore del fatto è stato posto in condizione di autodeterminarsi sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo, sicché l’art. 25, secondo comma, Cost. non osterebbe a una sua condanna. Né a tale condanna osterebbe il principio della generale retroattività della lex mitior, trattandosi di principio che deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale, e che comunque in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima. (Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 17/2021 - mass. 43462; S. 63/2019 - mass. 42611; S. 37/2019 - mass. 41546; S. 236/2018 - mass. 40570; S. 143/2018 - mass. 40184; S. 46/2014 - mass. 37770; S. 32/2014 - mass. 37669; S. 5/2014 - mass. 37591; S. 236/2011 35791; S. 28/2010 - mass. 34300; S. 324/2008 - mass. 32801; S. 394/2006 - mass. 30804; S. 161/2004 - mass. 28492; S. 447/1998 - mass. 24351; O. 29/2022 - mass. 44729).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte