Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Necessità di riesame del rimettente sull'incidenza delle sopravvenute modifiche - Conseguente restituzione degli atti (nel caso di specie: restituzione degli atti relativi alle questioni concernenti il concorso di circostanze aggravanti e attenuanti, e sul divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata). (Classif. 111011).
Alla luce del mutato contesto normativo a fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale spetta al rimettente valutare in concreto l’incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. (Precedenti: O. 184/2020 - mass. 43308; O. 183/2020 - mass. 43344).
(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al GUP del Tribunale di Parma della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen. Con la sentenza n. 117 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen.; pertanto spetta al rimettente valutare in concreto l’incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate).