Sentenza 62/2026 (ECLI:IT:COST:2026:62)
Massima numero 47481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  24/02/2026;  Decisione del  24/02/2026
Deposito del 30/04/2026; Pubblicazione in G. U. 06/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47477  47478  47479  47480


Titolo
Tributi - Riscossione - Affidamento a terzi delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali - Costituzione di società di scopo (c.d. finanza di progetto) - Novella di interpretazione autentica, introdotta mediante decretazione d'urgenza, secondo cui tali società possono operare anche se non iscritte nell'apposito albo, laddove vi sia iscritta la società aggiudicataria, socia della società di scopo - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi in materia di decretazione d'urgenza, del principio di tutela della concorrenza, della libertà di iniziativa economica privata e della riserva di giurisdizione, tutelata anche sul piano convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255037).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sez. ventinovesima, in composizione monocratica, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 41, 77, 101, 102, 111 e 117, commi primo, in relazione all’art. 6 CEDU, e secondo, lett. e), Cost., dell’art. 3, comma 14-septies, del d.l. n. 202 del 2024, come conv., il quale, interpretando gli artt. 52, comma 5, lett. b), n. 1), e 53, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, consente alle società di progetto e alle società di scopo (artt. 184 del d.lgs. n. 50 del 2016 e 194 del d.lgs. n. 36 del 2023), costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, di non essere iscritte nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 – istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per abilitare i soggetti privati a effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni – laddove risulti già iscritta la società aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo. Non è violato l’art. 77 Cost., perché il comma 14-septies s’inserisce con coerenza nell’art. 3 del d.l. n. 202 del 2024, il quale fin dall’origine prevedeva la proroga al 30 settembre 2025 del termine stabilito a carico dei soggetti iscritti all’albo indicato, così da consentire la revisione della disciplina dei criteri per l’iscrizione all’albo e degli adempimenti conseguenti, rimessa alla fonte regolamentare. Né la disposizione censurata è espressione di un uso distorto della funzione legislativa: innanzitutto, perché esplicita uno dei significati già desumibili in via sistematica dal complesso normativo risultante dal d.lgs. n. 446 del 1997 e da quello in materia di contratti pubblici; inoltre, perché sebbene sia stata introdotta nel 2025 e le norme interpretate siano in vigore dal 1998, è solo dal 2010 che l’estensione alle concessioni di servizi delle disposizioni in materia di finanza di progetto è divenuta operativa, mentre l’effettivo utilizzo di tale strumento da parte degli enti locali risale all’inizio del decennio in corso. Privo di fondamento è anche il profilo della lamentata interferenza su giudizi pendenti nei quali è parte una amministrazione pubblica, perché l’intervento legislativo non ha la chiara finalità di incidere sull’esito di tali giudizi, dovendosi considerare piuttosto il perseguimento delle esigenze di certezza del diritto, tempestivamente realizzate proprio mediante l’adozione della disposizione interpretativa. Risultano pertanto ravvisabili quei motivi di interesse generale che, anche al metro dell’art. 6 CEDU, possono giustificare in circostanze eccezionali una legislazione retrospettiva. Prive di fondamento sono anche le censure secondo cui la previsione censurata sia irragionevole e ingiustificata, nonché foriera di vantaggi anticoncorrenziali. Non può infatti predicarsi, per la assoluta non omogeneità delle situazioni prese a riferimento, la disparità di trattamento tra la società di progetto, emanazione dell’aggiudicatario, e il soggetto che, non essendo ab origine in possesso dei requisiti prescritti, non può nemmeno aspirare a conseguire l’aggiudicazione, risultandogli precluso l’accesso stesso alla procedura ad evidenza pubblica. Infine, la disposizione non ha i caratteri di legge-provvedimento, sia perché ha carattere astratto, sia perché nemmeno produce l’effetto di attrarre alla sfera legislativa quanto normalmente è affidato all’autorità amministrativa (nella specie, l’adozione di atti di accertamento o di riscossione).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  27/12/2024  n. 202  art. 3  co. 14

legge  21/02/2025  n. 15  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6