Usi civici - Norme della Regione Abruzzo - Atto di sclassificazione di terreni civici - Carente motivazione dell'ordinanza di rimessione sulla fattispecie del giudizio a quo e sul nesso di pregiudizialità con la questione sollevata - Manifesta inammissibilità della questione.
Dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative), sollevata, in riferimento agli articoli 9, 117, 118 e 42 della Costituzione, dal Commissario per il riordino degli usi civici nella Regione Abruzzo. Al di là di qualsiasi rilievo sulla sorprendente lontananza nel tempo dell'asserito atto di sclassificazione dei terreni - si cita, infatti, una deliberazione adottata dal Consiglio regionale nel 1994, mentre la causa risulta trattenuta in decisione all'udienza del 7 novembre 2011 - l'ordinanza di rimessione non fornisce esaurienti delucidazioni sulle circostanze di causa e, in particolare, sul nesso di pregiudizialità tra la questione sollevata e l'oggetto del procedimento in questione, nulla avendo puntualizzato in ordine alla necessità, per l'organo decidente, di fare applicazione della disposizione denunciata o alla non disapplicabilità dei provvedimenti attuativi in ipotesi considerati illegittimi; nonché sul tipo di attività processuale svolta all'esito dell'asserito atto di classificazione. In particolare, l'ordinanza di rimessione non fornisce elementi atti ad asseverare la circostanza che la sclassificazione di quei terreni sia stata effettivamente disposta, atteso che la richiamata deliberazione del Consiglio regionale, per come identificata («n. 104/19 del 12.07.1994»), si limita, a quanto risulta, ad approvare una circolare per la disciplina generale del "procedimento per la declaratoria di sclassificazione di terre civiche" in esecuzione della normativa denunciata. Pertanto, la totale carenza di elementi essenziali ai fini del necessario scrutinio sulla rilevanza del quesito di legittimità costituzionale concretamente proposto, oltre che l'ossequio al principio della autosufficienza dell'atto di rimessione, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 127, n. 84 e n. 38 del 2012), impongono di dichiarare manifestamente inammissibile la sollevata questione.