Reati e pene - Violazioni di "lieve entità" della disciplina degli stupefacenti - Giudizio di bilanciamento delle circostanze - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale - Eccepita inammissibilità in punto di diritto e sotto il profilo della rilevanza - Reiezione.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per non avere il giudice tenuto conto della «levità del fatto» ai fini dell'esclusione della recidiva, in difetto della quale la questione non avrebbe rilevanza. Infatti, il rimettente ha spiegato perché, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha ritenuto di non poter escludere la recidiva e di dover quindi procedere al giudizio di bilanciamento, e a siffatta conclusione è pervenuto in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale il giudice è tenuto ad applicare la recidiva, quando, considerando la natura e il tempo di commissione dei precedenti, ritiene il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.
- V. nello stesso senso le citate sentenze n. 192 del 2007; ordinanze n. 257 del 2008, n. 193 del 2008, n. 90 del 2008, n. 33 del 2008 e n. 409 del 2007.