Reati e pene - Violazioni di "lieve entità" della disciplina degli stupefacenti - Giudizio di bilanciamento delle circostanze - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale - Irragionevole parificazione sul piano sanzionatorio delle fattispecie previste dal primo e dal quinto comma dell'art. 73 predetto, aventi diverso rilievo penale e sanzionate dal legislatore con pene edittali di rilevante differenza quantitativa - Violazione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di offensività - Violazione del principio di proporzionalità della pena e della sua funzione rieducativa - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Infatti, il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee consente al giudice di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale; deroghe al bilanciamento però sono possibili e rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore, e sono sindacabili da questa Corte solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza, che nel caso di specie è resa evidente dall'enorme divaricazione delle cornici edittali stabilite dal legislatore per il reato circostanziato e per la fattispecie base prevista dal primo comma dell'art. 73. Inoltre la disciplina censurata, nel precludere la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, realizza una deroga rispetto al principio di proporzionalità della pena, la quale diviene adeguata al caso di specie anche per mezzo dell'applicazione delle circostanze: Secondo l'art. 27, terzo comma, Cost. infatti, la finalità rieducativa della pena implica un costante "principio di proporzione" tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra.
- V. nello stesso senso le citate sentenze n. 68 del 2012 (per quanto riguarda la violazione dell'art. 3 Cost.) e n. 183 del 2011 e n. 341 del 1994 (per quanto riguarda la violazione dell'art. 27 Cost.).