Sentenza 252/2012 (ECLI:IT:COST:2012:252)
Massima numero 36713
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  05/11/2012;  Decisione del  05/11/2012
Deposito del 15/11/2012; Pubblicazione in G. U. 21/11/2012
Massime associate alla pronuncia:  36712


Titolo
Illecito amministrativo - Abuso di informazioni privilegiate - Confisca obbligatoria, anche per equivalente, degli strumenti finanziari "movimentati" - Possibilità, per l'autorità amministrativa e per il giudice dell'opposizione, di graduare la misura in rapporto alla gravità in concreto della violazione commessa - Mancata previsione - Richiesta di una pronuncia additivo-manipolativa che mira ad introdurre una "novità di sistema" - Esorbitanza dai poteri della Corte - Inammissibilità della questione.

Testo

Deve essere dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), che miri a conseguire una pronuncia additivo-manipolativa, che - in surroga dell'attuale obbligo di confisca integrale, anche per equivalente - riconosca all'autorità amministrativa (in sede di irrogazione) e al giudice (nell'ambito del giudizio di opposizione) il potere di «graduare» la misura «in rapporto alla gravità in concreto della violazione commessa», in quanto il giudice a quo invoca, in effetti, una pronuncia che, per i suoi contenuti, esorbita dai poteri di questa Corte. Infatti, la confisca - tanto penale che amministrativa - è sempre e soltanto una misura "fissa", pur potendo essere obbligatoria o facoltativa, vale a dire che la confisca può essere disposta o meno, ma, se disposta, colpisce comunque nella loro interezza il bene o i beni che ne costituiscono l'oggetto tipico. Pertanto, l'intervento richiesto assume il carattere di una "novità di sistema", collocandolo al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, per rimetterlo alle eventuali e future soluzioni di riforma, affidate in via esclusiva alle scelte del legislatore.

- Sulla inammissibilità delle questioni che sollecitino interventi "creativi" della Corte, vedi ex plurimis sentenza n. 33 del 2007, ordinanze n. 77 del 2010, n. 243 del 2009 e n. 83 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  24/02/1998  n. 58  art. 187  co. 1

decreto legislativo  24/02/1998  n. 58  art. 187  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte