Ordinanza 253/2012 (ECLI:IT:COST:2012:253)
Massima numero 36715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  05/11/2012;  Decisione del  05/11/2012
Deposito del 15/11/2012; Pubblicazione in G. U. 21/11/2012
Massime associate alla pronuncia:  36714


Titolo
Procedimento civile - Rilascio di immobile per finita locazione - Appello - Notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nel termine di dieci giorni - Censura della interpretazione consolidatasi in diritto vivente, secondo cui la notificazione tardiva è sanata dal rispetto del termine c.d. a comparire - Asserita violazione del principio della parità delle parti nel procedimento - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 435, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma. Come già è dato desumere a contrario dalla ordinanza di questa Corte n. 60 del 2010, che ha dichiarato la manifesta infondatezza di questioni di costituzionalità del medesimo articolo 435, comma secondo, del codice di procedura civile proprio in quanto sollevate sull'opposta, ma errata, premessa del carattere perentorio del termine, ivi previsto, per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza la predetta norma, nella interpretazione censurata dal collegio rimettente, lungi dal violare la parità delle parti, è finalizzata, invece, a realizzarla sul piano del reciproco diritto di azione e di difesa. Con il risultato di tutelare, all'un tempo, l'interesse dell'appellante - impedendo che la sola violazione del termine ordinatorio in questione determini l'improcedibilità del gravame - e quello dell'appellato, cui resta comunque garantito un termine a comparire sufficiente ad apprestare le proprie difese.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 435  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte