Ordinanza 254/2012 (ECLI:IT:COST:2012:254)
Massima numero 36716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
05/11/2012; Decisione del
05/11/2012
Deposito del 15/11/2012; Pubblicazione in G. U. 21/11/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo tributario - Sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione - Sopravvenienza di pericolo di un grave ed irreparabile danno - Sospensione - Mancata previsione - Questione superata dalla successiva evoluzione della giurisprudenza che ha individuato una interpretazione della norma censurata conforme a Costituzione - Manifesta infondatezza della questione.
Processo tributario - Sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione - Sopravvenienza di pericolo di un grave ed irreparabile danno - Sospensione - Mancata previsione - Questione superata dalla successiva evoluzione della giurisprudenza che ha individuato una interpretazione della norma censurata conforme a Costituzione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nella parte in cui «non prevede la possibilità di sospensione della sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per cassazione, allorquando ivi sopravvenga, per la prima volta, il pericolo di un grave ed irreparabile danno, con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della Costituzione, nonché all'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), quale norma interposta all'art. 10 Cost., dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria, in quanto detta questione risulta superata dalla successiva evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha individuato un'interpretazione della norma censurata compatibile con i principi evocati e cioè con la sentenza n. 2845 del 2012, affermando il principio di diritto secondo cui «al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373 c.p.c., comma 1, secondo periodo [...]» e della Corte costituzionale con la sentenza n. 109 del 2012, che ha dichiarato non fondata questione analoga all'odierna, sul rilievo della «riscontrata possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata» nei termini indicati dall'organo di nomofilachia.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nella parte in cui «non prevede la possibilità di sospensione della sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per cassazione, allorquando ivi sopravvenga, per la prima volta, il pericolo di un grave ed irreparabile danno, con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della Costituzione, nonché all'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), quale norma interposta all'art. 10 Cost., dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria, in quanto detta questione risulta superata dalla successiva evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha individuato un'interpretazione della norma censurata compatibile con i principi evocati e cioè con la sentenza n. 2845 del 2012, affermando il principio di diritto secondo cui «al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373 c.p.c., comma 1, secondo periodo [...]» e della Corte costituzionale con la sentenza n. 109 del 2012, che ha dichiarato non fondata questione analoga all'odierna, sul rilievo della «riscontrata possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata» nei termini indicati dall'organo di nomofilachia.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 49
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
co. 1