Ordinanza 255/2012 (ECLI:IT:COST:2012:255)
Massima numero 36717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
05/11/2012; Decisione del
05/11/2012
Deposito del 15/11/2012; Pubblicazione in G. U. 21/11/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Acquisizione e trascrizione delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche - Orientamento giurisprudenziale, qualificato come diritto vivente, che ne consente la disposizione anche nelle fasi successive a quella delle indagini preliminari - Asserita violazione del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni - Censura di norma inconferente - Richiesta di pronuncia manipolativa a contenuto non costituzionalmente obbligato - Omessa sperimentazione di interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Acquisizione e trascrizione delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche - Orientamento giurisprudenziale, qualificato come diritto vivente, che ne consente la disposizione anche nelle fasi successive a quella delle indagini preliminari - Asserita violazione del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni - Censura di norma inconferente - Richiesta di pronuncia manipolativa a contenuto non costituzionalmente obbligato - Omessa sperimentazione di interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 2 e 15 Cost., dell'art. 244 c.p.p. censurato nella parte in cui, secondo la dominante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, prevedrebbe che il giudice del dibattimento disponga perizia ai fini della trascrizione delle intercettazioni. La disposizione denunciata è inferente posto che il lamentato vulnus non deriva, per la stessa prospettazione del rimettente, dall'ordinanza che dispone la perizia, ma dalle attività che la precedono relative alla acquisizione delle comunicazioni. Inoltre, l'intervento richiesto, finalizzato a devolvere al giudice per le indagini preliminari, anche nel corso del dibattimento, le operazioni di selezione e trascrizione delle intercettazioni, costituisce un intervento manipolativo a contenuto costituzionalmente non obbligato e anzi fortemente creativo. Infine, il rimettente ha omesso di verificare la percorribilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, valutando la possibilità per il giudice di disporre, limitatamente al momento di acquisizione delle intercettazioni, che il dibattimento si svolga a porte chiuse.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 2 e 15 Cost., dell'art. 244 c.p.p. censurato nella parte in cui, secondo la dominante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, prevedrebbe che il giudice del dibattimento disponga perizia ai fini della trascrizione delle intercettazioni. La disposizione denunciata è inferente posto che il lamentato vulnus non deriva, per la stessa prospettazione del rimettente, dall'ordinanza che dispone la perizia, ma dalle attività che la precedono relative alla acquisizione delle comunicazioni. Inoltre, l'intervento richiesto, finalizzato a devolvere al giudice per le indagini preliminari, anche nel corso del dibattimento, le operazioni di selezione e trascrizione delle intercettazioni, costituisce un intervento manipolativo a contenuto costituzionalmente non obbligato e anzi fortemente creativo. Infine, il rimettente ha omesso di verificare la percorribilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, valutando la possibilità per il giudice di disporre, limitatamente al momento di acquisizione delle intercettazioni, che il dibattimento si svolga a porte chiuse.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 224
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 15
Altri parametri e norme interposte