Istruzione - Istruzione pubblica - Ridefinizione dei contingenti organici di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi - Risparmi conseguenti - Criteri di utilizzo - Definizione tramite decreto interministeriale, senza previa intesa - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 137004).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l’art. 1, comma 558, terzo periodo, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui non prevede «il previo parere della Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997», ai fini dell’adozione del d.m. volto a ripartire annualmente il fondo, istituto dalla stessa disposizione, destinato a raccogliere i risparmi conseguiti dal nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi. Tale fondo presenta molteplici destinazioni che si pongono in un ambito materiale riconducibile, in senso ampio, all’istruzione, con il conseguente radicamento della competenza regionale e la necessità di ascoltarne la voce per un migliore coordinamento e una maggiore efficacia nella programmazione degli interventi.