Sentenza 223/2023 (ECLI:IT:COST:2023:223)
Massima numero 45922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  22/11/2023;  Decisione del  22/11/2023
Deposito del 22/12/2023; Pubblicazione in G. U. 27/12/2023
Massime associate alla pronuncia:  45923  45924  45925  45926  45927  45928  45929  45930  45931


Titolo
Istruzione - Istruzione pubblica - Ridefinizione dei contingenti organici di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi - Risparmi conseguenti - Criteri di utilizzo - Definizione tramite decreto interministeriale, senza previa intesa - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 137004).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l’art. 1, comma 558, terzo periodo, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui non prevede «il previo parere della Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997», ai fini dell’adozione del d.m. volto a ripartire annualmente il fondo, istituto dalla stessa disposizione, destinato a raccogliere i risparmi conseguiti dal nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi. Tale fondo presenta molteplici destinazioni che si pongono in un ambito materiale riconducibile, in senso ampio, all’istruzione, con il conseguente radicamento della competenza regionale e la necessità di ascoltarne la voce per un migliore coordinamento e una maggiore efficacia nella programmazione degli interventi.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte