Sentenza 256/2012 (ECLI:IT:COST:2012:256)
Massima numero 36719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  19/11/2012;  Decisione del  19/11/2012
Deposito del 22/11/2012; Pubblicazione in G. U. 28/11/2012
Massime associate alla pronuncia:  36718  36720  36721  36722


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Marche - Procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale - Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Ricorso del Governo - Censura di disposizione già dichiarata incostituzionale in via consequenziale - Questione divenuta priva di oggetto - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile, in quanto divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale n. 20 del 2011, che ha sostituito l'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2011, in quanto la disposizione impugnata riproduce nella sostanza la norma già dichiarata illegittima in via consequenziale con la sentenza n. 52 del 2012, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  31/10/2011  n. 20  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte