Sentenza 256/2012 (ECLI:IT:COST:2012:256)
Massima numero 36720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  19/11/2012;  Decisione del  19/11/2012
Deposito del 22/11/2012; Pubblicazione in G. U. 28/11/2012
Massime associate alla pronuncia:  36718  36719  36721  36722


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Marche - Personale addetto all'Assemblea legislativa - Riduzioni disposte dalla manovra di finanza pubblica del 2010 - Aumento ex post delle retribuzioni, con asserito effetto di elusione del principio fondamentale di riduzione della spesa pubblica dettato dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Rinuncia all'impugnazione accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, poiché la Regione Marche, con legge del 16 gennaio 2012, n. 1, ha modificato la disposizione censurata in senso ritenuto idoneo a far considerare rimossi i rilievi d'illegittimità costituzionale. Pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 18 aprile 2012, ha rinunziato all'impugnazione proposta nei confronti dell'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2011, e la rinunzia è stata accettata dalla Regione con atto depositato il 24 luglio 2012.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  31/10/2011  n. 20  art. 26  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 25