Sentenza 256/2012 (ECLI:IT:COST:2012:256)
Massima numero 36720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
19/11/2012; Decisione del
19/11/2012
Deposito del 22/11/2012; Pubblicazione in G. U. 28/11/2012
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Marche - Personale addetto all'Assemblea legislativa - Riduzioni disposte dalla manovra di finanza pubblica del 2010 - Aumento ex post delle retribuzioni, con asserito effetto di elusione del principio fondamentale di riduzione della spesa pubblica dettato dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Rinuncia all'impugnazione accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.
Impiego pubblico - Norme della Regione Marche - Personale addetto all'Assemblea legislativa - Riduzioni disposte dalla manovra di finanza pubblica del 2010 - Aumento ex post delle retribuzioni, con asserito effetto di elusione del principio fondamentale di riduzione della spesa pubblica dettato dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Rinuncia all'impugnazione accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, poiché la Regione Marche, con legge del 16 gennaio 2012, n. 1, ha modificato la disposizione censurata in senso ritenuto idoneo a far considerare rimossi i rilievi d'illegittimità costituzionale. Pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 18 aprile 2012, ha rinunziato all'impugnazione proposta nei confronti dell'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2011, e la rinunzia è stata accettata dalla Regione con atto depositato il 24 luglio 2012.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, poiché la Regione Marche, con legge del 16 gennaio 2012, n. 1, ha modificato la disposizione censurata in senso ritenuto idoneo a far considerare rimossi i rilievi d'illegittimità costituzionale. Pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 18 aprile 2012, ha rinunziato all'impugnazione proposta nei confronti dell'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2011, e la rinunzia è stata accettata dalla Regione con atto depositato il 24 luglio 2012.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
31/10/2011
n. 20
art. 26
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 25