Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Personale della SOUP (Sala operativa unificata permanente), del CAPI (Centro assistenziale di pronto intervento) e del Centro funzionale multi rischi - Obbligo di prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e, se necessari, notturne, anche in deroga alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro previa intesa con le organizzazioni sindacali - Contrasto con i vigenti contratti collettivi nazionali che non prevedono tale obbligo generalizzato e non collegato a specifiche e insopprimibili esigenze - Incidenza su aspetti del rapporto di lavoro, quali l'orario di lavoro e le turnazioni del personale contrattualizzato, riservati alla contrattazione collettiva - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 27 della legge della Regione Marche, 31 ottobre 2011, n. 20 che così dispone: «Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), è aggiunto il seguente: "5-bis. Per garantire l'operatività continua della SOUP, del CAPI e del Centro funzionale multi rischi, compreso lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo, il personale della struttura di cui all'articolo 9 della presente legge è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e, se necessario, notturne, disposte dal relativo dirigente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), anche in deroga alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro previa intesa con le organizzazioni sindacali"». Infatti la disposizione censurata, incidendo sull'orario di lavoro e sulle turnazioni del personale contrattualizzato, cioè su aspetti del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva, viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto i profili suddetti rientrano nella materia dell'ordinamento civile, appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
- In senso analogo, v. le citate sentenze n. 150, n. 108 e n. 7 del 2011.
- Sull'identificazione della materia in cui è da collocare la disposizione impugnata che va effettuata con riguardo all'oggetto o alla disciplina da essa stabilita, sulla base della sua ratio, senza tenere conto degli aspetti marginali e riflessi, v. citate sentenze n. 300 del 2011, n. 235 del 2010, n. 368 del 2008 e n. 165 del 2007.