Porti e aeroporti - Norme della Regione Marche - Promozione da parte della Regione delle azioni necessarie a "favorire l'utilizzo dell'interporto di Jesi, con funzioni sia di centro di raccolta e smistamento delle merci sia di retroporto, liberando spazi nell'area portuale di Ancona" - Ricorso del Governo - Asserita incidenza sulle competenze spettanti all'autorità portuale di Ancona, definite con legislazione statale di principio nella materia concorrente dei porti - Insussistenza - Censura di norma a contenuto meramente programmatico, inidonea ad invadere ambiti costituzionalmente riservati allo Stato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, lettera d), della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, promossa in riferimento all'articolo 117, terzo comma, che così stabilisce: «Per conseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni ambientali e di sviluppo dell'intermodalità delle merci nel territorio regionale, la Regione promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni necessarie a: (omissis) d) favorire l'utilizzo dell'interporto di Jesi, con funzioni sia di centro di raccolta e smistamento delle merci sia di retroporto, liberando spazi nell'area portuale di Ancona». Infatti, come risulta dal suo testuale significato, la norma impugnata ha un contenuto meramente programmatico («La Regione promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni necessarie a[...]»), senza introdurre alcuna disciplina sostanziale in ordine alle misure concrete per effettuare il previsto miglioramento dell'utilizzo dell'interporto di Jesi, da cui dovrebbe derivare, come conseguenza di fatto, la liberazione di spazi nell'area portuale di Ancona. Essa, dunque, risulta inidonea ad invadere ambiti costituzionalmente riservati allo Stato.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 94, n. 43 e n. 8 del 2011; n. 308 del 2009.