Sentenza 257/2012 (ECLI:IT:COST:2012:257)
Massima numero 36724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  19/11/2012;  Decisione del  19/11/2012
Deposito del 22/11/2012; Pubblicazione in G. U. 28/11/2012
Massime associate alla pronuncia:  36723


Titolo
Maternità e infanzia - Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - Adozione e affidamento preadottivo di minore - Prestazione dell'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi, come previsto per le lavoratrici dipendenti - Irragionevole disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 2, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. Infatti - a parte l'irrilevanza del mancato espresso richiamo da parte dell'art. 64 cit. all'affidamento preadottivo, situazione che si deve considerare compresa nella tutela per implicito, sulla base del quadro normativo di riferimento - l'attribuzione dell'indennità de qua per un solo trimestre dà luogo ad un appare manifestamente irragionevole rispetto al periodo di cinque mesi riconosciuto in favore sia delle lavoratrici dipendenti il congedo di maternità, sia delle lavoratrici che abbiano adottato un minore, vuoi in caso di adozione nazionale vuoi in caso di adozione internazionale (art. 26, commi 1, 2, 3, del d.lgs. n. 151 del 2001, come sostituito dall'art. 2, comma 452, della legge n. 244 del 2007). Tale disciplina, infatti, senza alcun valido motivo, non soltanto non offre una adeguata tutela alla donna in maternità appartenente alla categoria considerata, ma soprattutto si pone in contrasto con il preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità (sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993), interesse cui mira tutta la normativa sulla tutela della maternità, come più volte affermato nella giurisprudenza costituzionale. Inoltre, la disciplina stessa determina una discriminazione che si rivela lesiva del principio di parità di trattamento tra le due figure di lavoratrici sopra indicate che, con riguardo ai rapporti con il minore (adottato o affidato in preadozione), nonché alle esigenze che dai rapporti stessi derivano, stante l'identità del bene da tutelare, vengono a trovarsi in posizioni di uguaglianza. Infatti, nonostante le indubbie diversità esistenti tra lavoratrici dipendenti e lavoratrici iscritte alla gestione separata, che rendono le due categorie non omogenee, tuttavia, con riguardo alla questione in esame vengono in rilievo non già tali differenze, bensì la necessità di adeguata assistenza per il minore nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, anche nel periodo che precede il suo ingresso nella famiglia stessa, e tale necessità si presenta con connotati identici per entrambe le categorie di lavoratrici.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/03/2001  n. 151  art. 64  co. 2

 04/04/2002  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte