Sentenza 258/2012 (ECLI:IT:COST:2012:258)
Massima numero 36725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
19/11/2012; Decisione del
19/11/2012
Deposito del 22/11/2012; Pubblicazione in G. U. 28/11/2012
Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte sul reddito - Notificazione della cartella di pagamento - Perfezionamento nel giorno successivo a quello in cui l'avviso dell'avvenuto deposito nella casa comunale è affisso nell'albo del Comune - Modalità procedurale applicata non solo nei casi di irreperibilità assoluta (mancanza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione) ma anche nei casi di irreperibilità relativa (temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha sede l'ufficio, l'industria o il commercio) - Eccezione di inammissibilità dell'INPS - Reiezione.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte sul reddito - Notificazione della cartella di pagamento - Perfezionamento nel giorno successivo a quello in cui l'avviso dell'avvenuto deposito nella casa comunale è affisso nell'albo del Comune - Modalità procedurale applicata non solo nei casi di irreperibilità assoluta (mancanza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione) ma anche nei casi di irreperibilità relativa (temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha sede l'ufficio, l'industria o il commercio) - Eccezione di inammissibilità dell'INPS - Reiezione.
Testo
In riferimento alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte: terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010], del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60, «comma 1» [rectius: «primo comma, alinea e lettera e)»], del d.P.R. n. 600 del 1973, sollevata agli artt. 3 e 24 della Costituzione, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione assumendo che il difetto di notificazione dell'ordinanza di rimessione alla parte rimasta contumace nel giudizio principale (la s.p.a. Equitalia Polis) impedisce di ritenere perfezionata la speciale procedura di cui al quarto comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (in forza del quale il giudice deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa») ed evidenzia la lesione del diritto della parte di costituirsi e di esercitare il proprio diritto di difesa nel giudizio di legittimità costituzionale (art. 25 della medesima legge n. 87 del 1953), in quanto detta notificazione è avvenuta all'agente della riscossione s.p.a. Equitalia Polis (non costituita nel giudizio principale) o suoi successori l'ordinanza di rimessione ad opera del giudice remittente, in esito all'ordinanza n. 47 del 2012, a séguito della restituzione degli atti, il giudice rimettente.
In riferimento alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte: terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010], del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60, «comma 1» [rectius: «primo comma, alinea e lettera e)»], del d.P.R. n. 600 del 1973, sollevata agli artt. 3 e 24 della Costituzione, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione assumendo che il difetto di notificazione dell'ordinanza di rimessione alla parte rimasta contumace nel giudizio principale (la s.p.a. Equitalia Polis) impedisce di ritenere perfezionata la speciale procedura di cui al quarto comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (in forza del quale il giudice deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa») ed evidenzia la lesione del diritto della parte di costituirsi e di esercitare il proprio diritto di difesa nel giudizio di legittimità costituzionale (art. 25 della medesima legge n. 87 del 1953), in quanto detta notificazione è avvenuta all'agente della riscossione s.p.a. Equitalia Polis (non costituita nel giudizio principale) o suoi successori l'ordinanza di rimessione ad opera del giudice remittente, in esito all'ordinanza n. 47 del 2012, a séguito della restituzione degli atti, il giudice rimettente.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 26
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte