Sentenza 258/2012 (ECLI:IT:COST:2012:258)
Massima numero 36726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
19/11/2012; Decisione del
19/11/2012
Deposito del 22/11/2012; Pubblicazione in G. U. 28/11/2012
Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte sul reddito - Notificazione della cartella di pagamento - Perfezionamento nel giorno successivo a quello in cui l'avviso dell'avvenuto deposito nella casa comunale è affisso nell'albo del Comune - Modalità procedurale applicata non solo nei casi di irreperibilità assoluta (mancanza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione) ma anche nei casi di irreperibilità relativa (temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha sede l'ufficio, l'industria o il commercio) - Eccezioni di inammissibilità dello Stato per aberratio icuts e omessa descrizione della fattispecie - Reiezione.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte sul reddito - Notificazione della cartella di pagamento - Perfezionamento nel giorno successivo a quello in cui l'avviso dell'avvenuto deposito nella casa comunale è affisso nell'albo del Comune - Modalità procedurale applicata non solo nei casi di irreperibilità assoluta (mancanza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione) ma anche nei casi di irreperibilità relativa (temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha sede l'ufficio, l'industria o il commercio) - Eccezioni di inammissibilità dello Stato per aberratio icuts e omessa descrizione della fattispecie - Reiezione.
Testo
In riferimento alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1», del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60, «comma 1», del d.P.R. n. 600 del 1973, sollevata agli artt. 3 e 24 della Costituzione, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione perché il rimettente sarebbe incorso in una aberratio ictus, avendo indicato, quale disposizione censurata, il «comma 1» dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, relativo alle forme di notificazione della cartella di pagamento e rispetto al quale non sono pertinenti le prospettate censure, e non il successivo «comma 4» [recte: «terzo comma»] dello stesso articolo, il quale precisa le denunciate modalità e il momento di perfezionamento della notificazione di pagamento nei casi previsti dall'art. 140 cod. proc. civ. Infatti dal complessivo tenore dell'ordinanza di rimessione risulta chiaramente che il giudice a quo ha inteso censurare l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui dispone che, «nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile», la notificazione della cartella di pagamento si perfeziona «nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune». Ne deriva che l'oggetto della sollevata questione è costituito esclusivamente dal terzo comma di detto art. 26, il quale ha appunto tale contenuto normativo, a nulla rilevando che nell'ordinanza di rimessione sia erroneamente indicato, per un evidente lapsus calami, il «comma 1», anziché il solo «terzo comma», dell'articolo («terzo», beninteso, in relazione al testo applicabile alla fattispecie di causa ratione temporis, corrispondente all'attuale «quarto» comma, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010).
In riferimento alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1», del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60, «comma 1», del d.P.R. n. 600 del 1973, sollevata agli artt. 3 e 24 della Costituzione, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione perché il rimettente sarebbe incorso in una aberratio ictus, avendo indicato, quale disposizione censurata, il «comma 1» dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, relativo alle forme di notificazione della cartella di pagamento e rispetto al quale non sono pertinenti le prospettate censure, e non il successivo «comma 4» [recte: «terzo comma»] dello stesso articolo, il quale precisa le denunciate modalità e il momento di perfezionamento della notificazione di pagamento nei casi previsti dall'art. 140 cod. proc. civ. Infatti dal complessivo tenore dell'ordinanza di rimessione risulta chiaramente che il giudice a quo ha inteso censurare l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui dispone che, «nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile», la notificazione della cartella di pagamento si perfeziona «nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune». Ne deriva che l'oggetto della sollevata questione è costituito esclusivamente dal terzo comma di detto art. 26, il quale ha appunto tale contenuto normativo, a nulla rilevando che nell'ordinanza di rimessione sia erroneamente indicato, per un evidente lapsus calami, il «comma 1», anziché il solo «terzo comma», dell'articolo («terzo», beninteso, in relazione al testo applicabile alla fattispecie di causa ratione temporis, corrispondente all'attuale «quarto» comma, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 26
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte