Sentenza 258/2012 (ECLI:IT:COST:2012:258)
Massima numero 36727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
19/11/2012; Decisione del
19/11/2012
Deposito del 22/11/2012; Pubblicazione in G. U. 28/11/2012
Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte sul reddito - Notificazione della cartella di pagamento - Perfezionamento nel giorno successivo a quello in cui l'avviso dell'avvenuto deposito nella casa comunale è affisso nell'albo del Comune - Modalità procedurale applicata non solo nei casi di irreperibilità assoluta (mancanza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione) ma anche nei casi di irreperibilità relativa (temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha sede l'ufficio, l'industria o il commercio) - Eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza prospettate dall'INPS, dalla Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI), e dallo Stato - Reiezione.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte sul reddito - Notificazione della cartella di pagamento - Perfezionamento nel giorno successivo a quello in cui l'avviso dell'avvenuto deposito nella casa comunale è affisso nell'albo del Comune - Modalità procedurale applicata non solo nei casi di irreperibilità assoluta (mancanza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione) ma anche nei casi di irreperibilità relativa (temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha sede l'ufficio, l'industria o il commercio) - Eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza prospettate dall'INPS, dalla Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI), e dallo Stato - Reiezione.
Testo
In riferimento alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte: terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010], del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60, «comma 1» [rectius: «primo comma, alinea e lettera e)»], del d.P.R. n. 600 del 1973, sollevata agli artt. 3 e 24 della Costituzione, va rigettata l'eccepita l'inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie, perché il rimettente non avrebbe precisato la natura del credito posto in riscossione (in particolare, se di diritto pubblico o di diritto privato) e, quindi, senza chiarire se sussista una posizione di parità tra le parti. Nell'ordinanza di rimessione è espressamente affermato sia che il giudizio principale ha ad oggetto la riscossione di crediti previdenziali dell'INPS, sia che l'opposizione è stata proposta dal debitore ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, cioè davanti al giudice del lavoro avverso l'iscrizione a ruolo di crediti di enti previdenziali, non sussistendo, dunque, dubbio alcuno circa la natura previdenziale e non tributaria dei crediti menzionati nella cartella di pagamento oggetto di opposizione nel giudizio principale. Oltre a ciò, va rilevato, in punto di diritto, che il denunciato combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 si applica alle notificazioni delle cartelle di pagamento riguardanti tutte le entrate riscosse mediante ruolo previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46 del 1999 e, quindi, anche le entrate non tributarie dello Stato e degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. In particolare, poiché gli artt. 19 e 20 del medesimo d.lgs. n. 46 del 1999 non ricomprendono i censurati articoli nell'elenco di quelli applicabili alle sole entrate tributarie, è irrilevante - ai fini della questione di legittimità costituzionale - se i crediti indicati nella cartella siano di natura previdenziale o tributaria, dovendo il giudice a quo far applicazione in ogni caso della denunciata normativa.
In riferimento alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte: terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010], del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60, «comma 1» [rectius: «primo comma, alinea e lettera e)»], del d.P.R. n. 600 del 1973, sollevata agli artt. 3 e 24 della Costituzione, va rigettata l'eccepita l'inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie, perché il rimettente non avrebbe precisato la natura del credito posto in riscossione (in particolare, se di diritto pubblico o di diritto privato) e, quindi, senza chiarire se sussista una posizione di parità tra le parti. Nell'ordinanza di rimessione è espressamente affermato sia che il giudizio principale ha ad oggetto la riscossione di crediti previdenziali dell'INPS, sia che l'opposizione è stata proposta dal debitore ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, cioè davanti al giudice del lavoro avverso l'iscrizione a ruolo di crediti di enti previdenziali, non sussistendo, dunque, dubbio alcuno circa la natura previdenziale e non tributaria dei crediti menzionati nella cartella di pagamento oggetto di opposizione nel giudizio principale. Oltre a ciò, va rilevato, in punto di diritto, che il denunciato combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 si applica alle notificazioni delle cartelle di pagamento riguardanti tutte le entrate riscosse mediante ruolo previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46 del 1999 e, quindi, anche le entrate non tributarie dello Stato e degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. In particolare, poiché gli artt. 19 e 20 del medesimo d.lgs. n. 46 del 1999 non ricomprendono i censurati articoli nell'elenco di quelli applicabili alle sole entrate tributarie, è irrilevante - ai fini della questione di legittimità costituzionale - se i crediti indicati nella cartella siano di natura previdenziale o tributaria, dovendo il giudice a quo far applicazione in ogni caso della denunciata normativa.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 26
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte