Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Necessaria corrispondenza, a pena di inammissibilità, con la delibera a ricorrere - Ratio - Natura politica dell'atto di impugnazione (nel caso di specie: inammissibilità della questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna su norma statale che ridefinisce i contingenti organici di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi). (Classif. 113002).
Nei giudizi in via principale è richiesta una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto d’impugnazione. (Precedenti: S. 163/2023 - mass. 45691).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., dell’art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 nella parte in cui inserisce i commi 5-quinquies e 5-sexies nell’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come conv., lamentando che tali disposizioni non sarebbero funzionali al PNRR ed eluderebbero l’obiettivo di potenziamento della rete scolastica. La questione evoca un parametro costituzionale mai menzionato nella deliberazione a impugnare adottata dalla Giunta regionale, la quale, in ogni caso, non fa minimamente cenno ai contenuti del PNRR e alla compatibilità della norma impugnata con gli stessi).