Sentenza 259/2012 (ECLI:IT:COST:2012:259)
Massima numero 36730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  19/11/2012;  Decisione del  19/11/2012
Deposito del 22/11/2012; Pubblicazione in G. U. 28/11/2012
Massime associate alla pronuncia:  36731


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Disciplina delle ipotesi in cui si può fare ricorso all'assunzione del personale a tempo determinato - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che impone, a partire dal 2011, alle pubbliche amministrazioni di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fissando il limite di spesa del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 - Ius superveniens che modifica la norma assunta quale parametro interposto - Modifica che non incide sui termini della questione.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è ininfluente l'emanazione, dopo la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di costituzionalità, del comma 28 dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 è stato modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), con cui il legislatore statale ha integrato l'elenco delle amministrazioni soggette al limite previsto dalla norma impugnata, inserendovi espressamente le Camere di commercio e gli enti locali. Infatti, tale modifica che - secondo quanto fissato dall'art. 36 della legge n. 183 del 2011 - è operativa dal 1° gennaio 2012, non incide sui termini della presente questione come risultano dal ricorso in esame, in quanto non tocca la sostanza precettiva della norma oggetto delle censure del ricorrente.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  17/05/2011  n. 4  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  31/05/2010  n. 78  art. 9    co. 28  

legge  30/07/2010  n. 122  art.