Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Disciplina delle ipotesi in cui si può fare ricorso all'assunzione del personale a tempo determinato - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che impone, a partire dal 2011, alle pubbliche amministrazioni di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fissando il limite di spesa del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 - Insussistenza - Erronea interpretazione della norma censurata - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ad avviso del ricorrente, la norma regionale denunciata violerebbe il suindicato parametro costituzionale, poiché essa si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica dettati dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, là dove questo impone, a partire dal 2011, alle pubbliche amministrazioni di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fissando il limite di spesa del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Come emerge dalla lettura coordinata della norma regionale censurata e della disposizione dettata dall'art. 2, comma 7, lettera d), della legge regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 4 del 2010 è solo quest'ultima che viene a determinare la percentuale dei contratti a termine stipulabili (nella misura del 30 per cento dei posti vacanti disponibili alla data del 1° gennaio di ogni anno), mentre la disposizione impugnata - stabilendo di affidare ad un regolamento il compito di individuare i casi in cui è legittimo ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato - si limita a disciplinare esclusivamente le ipotesi in cui è possibile assumere personale con tale tipologia contrattuale. Ne consegue che, dall'analisi testuale delle due norme suindicate, emerge la fallacia del'interpretazione del ricorrente relativamente a quanto il legislatore regionale ha inteso stabilire con la disposizione che viene qui censurata, con conseguente errata individuazione della norma statale interposta presa a riferimento della violazione del parametro costituzionale, e, quindi, dello stesso presupposto normativo del ricorso. Pertanto, la disposizione regionale impugnata, assunta nel suo corretto significato, è inconferente rispetto al vizio denunciato con riferimento alla citata normativa interposta. Di qui la non fondatezza della proposta questione, derivante dalla erronea interpretazione, da parte del ricorrente, della disposizione regionale oggetto di impugnativa.
- Precedenti citati: sulla infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale in via principale la giurisprudenza consolidata di questa Corte derivante dalla l'erroneità della premessa interpretativa da cui muove il ricorrente circa la ratio e la portata normativa della disposizione censurata: sentenze n. 226, n. 189 e n. 71 del 2012; n. 182 e n. 122 del 2011.