Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Autorizzazioni e accreditamento di strutture socio-sanitarie private - Proroga fino al 31 dicembre 2012 del temporaneo accreditamento già concesso a particolari strutture sanitarie autorizzate, inserite in "Progetti obiettivo" già approvati - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute, per contrasto con i principi generali sul passaggio dall'accreditamento provvisorio all'accreditamento istituzionale - Asserita interferenza con il mandato del 12 dicembre 2009 al Commissario per il risanamento del disavanzo sanitario - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per inosservanza dei vincoli posti dall'Accordo per il Piano di rientro dal deficit sanitario del 6 marzo 2007 e dall' "Azione 4 del Programma operativo 2010" - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Deve essere dichiarata la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative alle norme della Regione Abruzzo, concernenti la proroga fino al 31 dicembre 2012 del temporaneo accreditamento già concesso, la quale determinerebbe, secondo il ricorrente, la violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute, per contrasto con i principi generali sul passaggio dall'accreditamento provvisorio all'accreditamento istituzionale, nonché l'interferenza con il mandato del 12 dicembre 2009 al commissario per il risanamento del disavanzo sanitario. Al riguardo, le disposizioni regionali impugnate non configurano una ipotesi di accreditamento definitivo ope legis, elusivo quindi della necessaria verifica della sussistenza dei "requisiti ulteriori" previsti dalla normativa statale, ma riguardano, invece, prestazioni inserite in "Progetti obiettivo", per le quali lo stesso Stato ha già espresso una valutazione di priorità e di indispensabilità tali da giustificare un autonomo ed eccezionale procedimento di erogazione di fondi e di controllo e valutazione dei risultati raggiunti. Infine, non vi è alcuna interferenza con il mandato commissariale, poiché questo riguarda gli accreditamenti istituzionali e non gli accreditamenti provvisori come quello oggetto della disposizione impugnata.