Ordinanza 261/2012 (ECLI:IT:COST:2012:261)
Massima numero 36733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  19/11/2012;  Decisione del  19/11/2012
Deposito del 22/11/2012; Pubblicazione in G. U. 28/11/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Istruzione - Graduatorie per l'insegnamento - Operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento - Divieto di modificare la scelta già effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa al divieto di modificare la scelta già effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie permanenti per l'insegnamento secondario, in quanto l'ordinanza di rimessione è affetta da gravi difetti di motivazione, sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione.

- Sull'inammissibilità derivante da ordinanza di rimessione che presenti carenze relative alla descrizione della fattispecie concreta ed alla motivazione sulla rilevanza, vedi ordinanze n. 267 e n. 252 del 2011.

- Sull'inammissibilità per invocazione apodittica e generica dei parametri, vedi ordinanze n. 180 e n. 31 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/09/2009  n. 134  art. 1  co. 4

 24/11/2009  n. 167  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4  co. 1

Costituzione  art. 51  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6