Istruzione - Graduatorie per l'insegnamento - Operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento - Divieto di modificare la scelta già effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa al divieto di modificare la scelta già effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie permanenti per l'insegnamento secondario, in quanto l'ordinanza di rimessione è affetta da gravi difetti di motivazione, sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione.
- Sull'inammissibilità derivante da ordinanza di rimessione che presenti carenze relative alla descrizione della fattispecie concreta ed alla motivazione sulla rilevanza, vedi ordinanze n. 267 e n. 252 del 2011.
- Sull'inammissibilità per invocazione apodittica e generica dei parametri, vedi ordinanze n. 180 e n. 31 del 2011.