Sentenza 262/2012 (ECLI:IT:COST:2012:262)
Massima numero 36734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
19/11/2012; Decisione del
19/11/2012
Deposito del 28/11/2012; Pubblicazione in G. U. 05/12/2012
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale distaccato in via continuativa presso le segreterie particolari degli organi regionali - Rimborso forfettario giornaliero - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale, espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale e dei criteri di erogazione - Rinuncia all'impugnazione accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale distaccato in via continuativa presso le segreterie particolari degli organi regionali - Rimborso forfettario giornaliero - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale, espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale e dei criteri di erogazione - Rinuncia all'impugnazione accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 13, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, va preliminarmente dichiarata, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della suindicata legge regionale in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri ricorrente ha depositato rinuncia all'impugnazione di tali disposizioni e la Regione Puglia ha accettato la rinuncia.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 13, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, va preliminarmente dichiarata, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della suindicata legge regionale in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri ricorrente ha depositato rinuncia all'impugnazione di tali disposizioni e la Regione Puglia ha accettato la rinuncia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
04/01/2011
n. 1
art. 11
co. 2
legge della Regione Puglia
04/01/2011
n. 1
art. 11
co. 3
legge della Regione Puglia
04/01/2011
n. 1
art. 11
co. 4
legge della Regione Puglia
04/01/2011
n. 1
art. 11
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. titolo III
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. titolo III
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23