Sentenza 262/2012 (ECLI:IT:COST:2012:262)
Massima numero 36735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  19/11/2012;  Decisione del  19/11/2012
Deposito del 28/11/2012; Pubblicazione in G. U. 05/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36734  36736  36737  36738


Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Incarichi di studio e consulenza conferiti dal 1° gennaio 2011 - Limite di spesa pari al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Inapplicabilità del limite per gli incarichi gravanti su risorse del bilancio vincolato e per gli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia - Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica, che pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede che queste indichino misure compensative, sì da conseguire nel complesso un risparmio equivalente - Violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .

Testo

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Il suddetto art. 9 − pur riproducendo il contenuto dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 quanto a percentuale di riduzione della spesa per incarichi di studio e consulenza delle Pubbliche Amministrazioni − se ne differenzia proprio perché, nel secondo periodo, esclude dal computo della spesa da tagliare quella corrispondente agli incarichi gravanti su risorse del «bilancio vincolato» e agli «incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia». Ciò risulta in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica espresso dal citato art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 nel suo complesso. Tale norma statale, infatti − come già affermato da questa Corte − pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede tuttavia che esse, anche attraverso una diversa modulazione delle percentuali di riduzione, conseguano comunque, nel complesso, un risparmio pari a quello che deriverebbe dall'applicazione di quelle percentuali. Conseguentemente, nella specie, la Regione Puglia avrebbe dovuto indicare le ulteriori misure contenute nella legge regionale n. 1 del 2011 in oggetto finalizzate ad operare tagli ad altre uscite, compensativi delle minori riduzioni di spesa derivanti dall'esclusione, dal novero delle spese da contrarre, di quelle corrispondenti agli incarichi gravanti sulle risorse del «bilancio vincolato» e agli «incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia», in maniera tale da assicurare il rispetto del saldo complessivo risultante dall'applicazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Invece, la Regione nulla ha dedotto al riguardo.

- Sul contenuto del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: sentenze n. 182 del 2011 e n. 139 del 2012.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  04/01/2011  n. 1  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  31/05/2010  n. 78  art. 6    co. 7  

legge  30/07/2010  n. 122  art.