Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, da svolgersi a decorrere dal 1° gennaio 2011 - Riduzione della spesa al 20 per cento di quelle sostenute nel 2009 - Inapplicabilità del limite alle spese a valere su risorse del bilancio vincolato - Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica, che pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede che queste indichino misure compensative, sì da conseguire nel complesso un risparmio equivalente - Violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Il suddetto articolo 10, comma 1, stabilisce la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza in misura identica a quella imposta dall'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (nel suo comma 8), ma tuttavia, nel secondo periodo, esclude dall'àmbito della propria applicabilità le spese gravanti su risorse del bilancio vincolato. La genericità dell'esclusione delle spese gravanti sulle risorse del bilancio vincolato, unita alla mancata indicazione, da parte della Regione, dell'adozione di misure compensative, impongono di pervenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, nell'indicato secondo periodo, in quanto esso risulta in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica espresso dal citato art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 nel suo complesso, come rilevato dal ricorrente.