Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Missioni, da autorizzarsi a decorrere dal 1° gennaio 2011 - Limite di spesa pari al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Superabilità, con specifica procedura, del limite per le missioni a valere su risorse del bilancio vincolato, per le missioni effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile, per le missioni connesse alla partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali - Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica, che pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede che queste indichino misure compensative, sì da conseguire nel complesso un risparmio equivalente - Violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), nella parte in cui esclude dal limite di spesa stabilito nel primo periodo le missioni a valere sulle risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile, quelle indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali. L'art. 11, comma 1, suindicato stabilisce la riduzione delle spese per missioni in misura identica a quella imposta dall'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (al comma 12). Alcune delle esclusioni in essa previste sono contemplate anche dalla normativa statale. Si tratta, precisamente, delle spese per missioni connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali e comunitari. Inoltre, anche la norma statale consente che il limite di spesa per le missioni possa essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'Amministrazione. Viceversa altre eccezioni previste dalla norma pugliese non trovano corrispondenza nell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, pertanto solamente per esse, che sono quelle suindicate, la norma si pone in contrasto con l'invocato art. 117, terzo comma Cost. perché viola il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica espresso art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.