Istruzione - Istruzione pubblica - Ridefinizione dei contingenti organici di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi - Criteri - Individuazione diretta dei relativi parametri, senza consentire alle regioni di introdurne ulteriori - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia - Lamentata violazione del diritto all'istruzione, della competenza concorrente in materia di istruzione, nonché dei principi di eguaglianza formale e sostanziale, di buon andamento e di sussidiarietà - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 137004).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 34, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce il comma 5-quater nell’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come conv., così incidendo sul dimensionamento scolastico regionale, senza consentire alle regioni di indicare criteri ulteriori legati ad aree peculiari e contesti socio-economici svantaggiati. Le norme impugnate sono state adottate nell’esercizio di titoli di competenza legislativa esclusiva statale, quali l’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e le norme generali sull’istruzione; pertanto, non può lamentarsene il carattere di dettaglio, né ravvisarsi un difetto di leale collaborazione. Quanto all’indicazione dei criteri operata dalla disposizione impugnata – riferita alle peculiarità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche – essa non determina un numerus clausus e quindi non preclude né che l’accordo in sede di Conferenza unificata possa prendere in considerazione situazioni ulteriori ritenute meritevoli, né che questo avvenga nell’ambito della programmazione delle singole regioni, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità connessa alla natura di atto generale del piano di dimensionamento scolastico. (Precedenti: S. 147/2012 - mass. 36386; S. 200/2009 - mass. 33545 – 335456 – 33547 - 33548).