Sentenza 262/2012 (ECLI:IT:COST:2012:262)
Massima numero 36738
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  19/11/2012;  Decisione del  19/11/2012
Deposito del 28/11/2012; Pubblicazione in G. U. 05/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36734  36735  36736  36737


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale assunto con forme contrattuali flessibili, e collaborazioni coordinate e continuative - Limite di spesa pari al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Inapplicabilità del limite per i contratti e le collaborazioni con oneri a valere sul bilancio vincolato - Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica, che non consente deroghe al predetto limite di spesa - Violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

Testo

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. La suindicata norma applica alla Regione Puglia la medesima riduzione della spesa per i contratti di lavoro flessibili e per quelli di collaborazione coordinata e continuativa stabilita dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, essa tuttavia al secondo periodo esclude dall'applicabilità del limite di spesa così introdotto i contratti flessibili e le collaborazioni coordinate e continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato. Come già affermato da questa Corte. l'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 detta un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e la norma pugliese attualmente impugnata, con il prevedere la suindicata esclusione, si pone in diretto contrasto con tale principio.

- Sul contenuto del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: sentenza n. 173 del 2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  04/01/2011  n. 1  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  31/05/2010  n. 78  art. 9    co. 28  

legge  30/07/2010  n. 122  art.