Proprietà - Norme della Regione Piemonte - Ristrutturazione dell'Ordine Mauriziano - Scissione nell'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (ASOM) e nella Fondazione Ordine Mauriziano (FOM) - Trasferimento alla ASOM dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio della attività sanitaria dei due presidi ospedalieri dell'Umberto I di Torino e dell'IRCC di Candiolo - Lamentata costituzione della dotazione patrimoniale della ASOM in danno della FOM - Asserita violazione della garanzia costituzionale relativa all'unitarietà dell'Ordine, allo svolgimento delle sue originarie finalità ed alla tutela del patrimonio destinato alla realizzazione di queste - Asserita violazione delle garanzie a tutela della proprietà - Asserita irragionevolezza - Censura di norme inconferenti - Aberratio ictus - Inammissibilità della questione.
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino"), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione nonché in relazione alla XIV disposizione finale della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino. Infatti, come è agevole riscontrare attraverso la piana lettura delle disposizioni di fonte regionale oggetto della questione di legittimità costituzionale, nessuna di esse ha come effetto né la scissione dell'Ente Ordine Mauriziano, né la procedura attraverso la quale è stata disposta la dotazione patrimoniale dei due soggetti in tal modo creati, né, infine, la determinazione dei beni destinati a costituire siffatta dotazione patrimoniale, aspetti di cui si duole il giudice a quo. Pertanto, sul punto, la ordinanza di rimessione incorre nell'errore che viene definito con l'espressione aberratio ictus, in quanto essa si propone di sollecitare il sindacato di legittimità costituzionale di disposizioni, gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte n. 39 del 2004, il cui effetto non è quello lamentato come indice di incostituzionalità dallo stesso rimettente. In realtà, l'unica disposizione della legge regionale n. 39 del 2004 il cui effetto era quello di incidere, nel senso lamentato dall'attuale rimettente sugli aspetti dallo stesso evidenziato, era l'art. 4, disposizione legislativa, la quale, in quanto esulante dall'ambito della competenza legislativa regionale, afferendo, invece, alla materia del diritto privato di esclusiva pertinenza statale, già è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con la sentenza di questa Corte n. 173 del 2006.