Proprietà - Ristrutturazione dell'Ordine Mauriziano - Scissione nell'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (ASOM) e nella Fondazione Ordine Mauriziano (FOM) - Trasferimento alla ASOM dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio della attività sanitaria dei due presidi ospedalieri dell'Umberto I di Torino e dell'IRCC di Candiolo - Lamentata costituzione della dotazione patrimoniale della ASOM in danno della FOM - Asserita violazione della garanzia costituzionale relativa all'unitarietà dell'Ordine, allo svolgimento delle sue originarie finalità ed alla tutela del patrimonio destinato alla realizzazione di queste - Asserita violazione delle garanzie connesse alla procedura espropriativa - Asserita irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Deve essere dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 1, e dell'articolo 1, comma 1350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione nonché in relazione alla XIV disposizione finale della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino. In particolare, quanto alla dedotta violazione della XIV disposizione finale della Costituzione, questa Corte rileva che la garanzia di rango costituzionale da essa apprestata all'Ordine Mauriziano ha ad oggetto esclusivamente la sua attività quale ente ospedaliero, che, pertanto, come tale, non è suscettibile di essere vanificata tramite disposizioni legislative di rango ordinario, alle quali compete solo di disciplinarne il funzionamento. Pertanto, con l'avvenuta scissione dell'originario Ente in due nuovi soggetti, l'uno volto alla gestione delle pregresse passività finanziarie (FOM), l'altro destinato alla prosecuzione dell'attività ospedaliera (ASOM) il legislatore ha predisposto, invece, un doveroso strumento per il rispetto del precetto costituzionale dettato dalla norma che, viceversa, si assume, erroneamente, essere stata violata: si è, infatti, in tal modo resa possibile, pur nella situazione di dissesto finanziario, la continuazione dell'attività dell'ente ospedaliero. Riguardo alla asserita violazione dell'art. 42 della Costituzione, in relazione all'art. 1 del primo protocollo della CEDU, determinata dalla lamentata sottrazione alla FOM e dalla assegnazione, invece, alla ASOM, di una parte rilevante dei beni già di proprietà dell'Ente Ordine Mauriziano, va rilevato che è fenomeno del tutto estraneo alla ipotesi espropriativa, e quindi all'art. 42 della Costituzione, l'attribuzione dei beni pubblici, già appartenenti ad un soggetto investito di una determinata funzione, ad altro soggetto, parimenti connotato dei requisiti propri dell'ente pubblico, che, a seguito della scomparsa del primo, ne viene ad esercitare i compiti. Detta estraneità, comporta, ovviamente, anche la inconferenza del richiamo alla disciplina relativa alla indennità di esproprio (sentenze n. 313 del 1988 e n. 68 del 1959). Infine, quanto alla asserita irragionevolezza delle disposizioni statali censurate, nella parte in cui esse determinerebbero - sia qualitativamente, dato il vincolo di indisponibilità, sia quantitativamente, data la contestuale attribuzione al patrimonio della ASOM - la dotazione patrimoniale della Fondazione in misura inidonea al perseguimento degli scopi assegnati alla medesima, va rilevato che: 1) essa, quanto al primo aspetto, è frutto di una petizione di principio, risultando, invece, dalle non smentite allegazioni della Regione Piemonte, che una consistente parte del patrimonio della Fondazione è stato dismesso, con cospicui controvalori finanziari, tramite cessione in favore della detta Regione; 2) quanto al secondo aspetto, come già rilevato, la destinazione di taluni beni, già di proprietà dell'Ente, alla ASOM - la cui consistenza rientra nella discrezionalità del legislatore che, nel caso in oggetto, non trasmoda in scelte irragionevoli - è stata resa necessaria dalla esigenza, garantita a livello costituzionale, di rendere possibile la prosecuzione dell'attività da questa svolta quale ente ospedaliero.